Patent box: pubblicate le regole per la determinazione diretta del reddito agevolabile
Pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in attuazione della norma sulla determinazione diretta del reddito agevolabile con il regime Patent box, recentemente introdotta dal “Decreto Crescita”.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2019 fornisce gli attesi chiarimenti sulla determinazione diretta del reddito agevolabile tramite il regime fiscale opzionale di tassazione agevolata, detto Patent box, dei redditi derivanti dall’utilizzo diretto o indiretto di alcuni diritti di proprietà intellettuale.
Come già segnalato, l’Articolo 4 del cosiddetto “Decreto Crescita” (Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, vedi il testo coordinato) ha infatti recentemente introdotto per il contribuente titolare di reddito di impresa che opta per la tassazione agevolata Patent box la possibilità, a partire dal periodo d’imposta 2019, di determinare autonomamente il reddito agevolabile.
E’ dunque decaduto l’obbligo di accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate.
Chi può optare per la determinazione diretta del reddito agevolabile con Patent box
Secondo il provvedimento del 30 luglio l’opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile può essere esercitata da tutti i contribuenti che soddisfano le condizioni per il regime Patent box, compresi coloro che hanno già concluso un accordo con l’Agenzia delle Entrate a seguito di procedura di ruling (in alternativa al rinnovo dell’accordo stesso) e coloro per i quali la procedura è stata iniziata ma non ancora conclusa (previa comunicazione della rinuncia alla procedura all’ufficio competente).
L’opzione per la determinazione diretta deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi, ha durata annuale ed è irrevocabile e rinnovabile.
Il contribuente deve ripartire la variazione in diminuzione riferibile alla quota di reddito escluso in tre quote annuali di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’IRAP relativa al periodo di esercizio dell’opzione e in quelle relative ai due periodi di imposta successivi.
Idonea documentazione a sostegno della determinazione diretta
Il provvedimento chiarisce quale sia la “idonea documentazione” da presentare a sostegno della determinazione diretta del beneficio fiscale da parte del contribuente, e ne specifica la forma, l’estensione e le condizioni di efficacia.
Specifiche indicazioni vengono fornite in relazione all’utilizzo dei possibili metodi di calcolo utilizzati dal richiedente per la determinazione del reddito agevolabile. Norme particolari sono applicabili alle PMI e Microimprese.
La consegna della documentazione all’amministrazione finanziaria va effettuata entro 20 giorni dalla richiesta; eventuali ulteriori informazioni richieste da parte dell’amministrazione finanziare devono essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta (o in un periodo più ampio in presenza di determinate condizioni).
Resta ferma la facoltà del contribuente di predisporre ulteriore documentazione utile al riscontro da parte degli organi di controllo della corretta determinazione della quota di reddito esclusa.
Contenuti correlati
Flash news – Il “Decreto crescita” è legge: le novità per marchi, brevetti e Made in Italy