PMI innovative, confermato requisito del titolo di proprietà industriale attinente all’attività
INCENTIVI ALL’INNOVAZIONE
Per accedere al registro delle PMI innovative l’impresa deve essere titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale afferente all’attività dell’impresa: lo conferma la conversione in legge del DL Investment Compact.
Il DL 3/2005 Investment Compact, in vigore dal 25 gennaio 2015, ha introdotto la categoria delle PMI innovative, alle quali si estendono alcuni incentivi previsti per le start-up innovative.
La definizione della nuova categoria e i requisiti per accedervi sono stati modificati dalla Legge 33/2015 di conversione del DL Investment Compact, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25/03/2015 ed entrata vigore ieri.
Secondo il testo del DL come modificato dalla legge di conversione, potranno accedere allo status di PMI innovativa le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che possiedano i seguenti requisiti:
• residenza in Italia, oppure in uno degli altri stati membri dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, purché le società abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
• certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
• non avere azioni quotate su un mercato regolamentato;
• non essere iscritte al registro speciale per start-up innovative
e almeno due dei seguenti ulteriori requisiti:
1. volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l’acquisto e per la locazione di beni immobili, ma sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo. Sono comprese tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione le spese relative a:
• sviluppo precompetitivo e competitivo (sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale);
• servizi di incubazione forniti da incubatori certificati;
• i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori;
• le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso.
2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
3. titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale (brevetto, design, marchio) relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originale registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.
Fra le informazioni da presentare obbligatoriamente per l’iscrizione al registro delle PMI, la Legge n. 33/2015 prescrive che sia compreso l’elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale detenuti dall’impresa.