Più facile registrare le indicazioni geografiche all’estero: modificato l’Accordo di Lisbona
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Sarà più semplice la registrazione delle indicazioni geografiche all’estero tramite procedura internazionale grazie alle modifiche all’Accordo di Lisbona approvate la settimana scorsa.
Presto diventerà più semplice registrare le indicazioni geografiche a livello internazionale: è questo il risultato più interessante, dal punto di vista delle imprese italiane del settore agroalimentare, emerso dalla conferenza diplomatica conclusasi il 20 maggio 2015 con l’adozione di un nuovo Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulla protezione delle appellazioni di origine.
Alla conferenza era presente Alessandro Sciarra, esperto nella tutela di denominazioni di origine e indicazioni geografiche a capo del Geographical Indications Team dell’associazione internazionale MARQUES.
L’Accordo di Lisbona, di cui sono membri 28 stati fra i quali l’Italia, è stato creato nel 1958 allo scopo di istituire un’infrastruttura legale, sia pure molto flessibile, per facilitare la protezione internazionale delle appellazioni di origine. Le appellazioni registrate internazionalmente ai sensi dell’Accordo di Lisbona sono ad oggi circa un migliaio, comprese molte italiane quali Parmigiano-Reggiano, Barolo e Mortadella di Bologna.
Il testo originale dell’Accordo di Lisbona è applicabile soltanto alle indicazioni geografiche che rientrano nella definizione di appellazione di origine, che presuppone un legame molto stretto fra il prodotto e una determinata area geografica.
Le modifiche introdotte dall’Atto di Ginevra, che entreranno in vigore quando saranno state ratificate da otto paesi membri dell’Accordo di Lisbona, consentiranno invece la registrazione internazionale di tutte le indicazioni geografiche, e non soltanto di quelle rientranti anche nella definizione di appellazione di origine.
Un’altra novità importante riguarda i consorzi di produttori, che potranno presentare direttamente la domanda di registrazione internazionale. Altre correzioni apportate dal nuovo Atto riguardano le tasse di registrazione, l’ambito di protezione e la tutela di marchi preesistenti.
Il nuovo Atto ammette che uno stato possa aderire all’Accordo di Lisbona anche se non ha norme nazionali specifiche per la tutela delle indicazioni geografiche, a condizione che la tutela sia comunque garantita attraverso un sistema diverso, quale ad esempio la legislazione nazionale sui marchi.
Questa modifica fa parte di un una serie di misure inserite nell’Atto per aumentare la flessibilità dell’Accordo di Lisbona e incentivare nuove adesioni anche fra gli stati che non hanno una legislazione specifica sulle indicazioni geografiche, come ad esempio gli Stati Uniti d’America.
Per saperne di più
Lisbon – The International System of Appellations of Origin
Per registrare marchi, denominazioni di origine e indicazioni geografiche