Nuova versione trattato su tutela internazionale indicazioni geografiche: interessati produttori USA
INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Proteggere le indicazioni geografiche a livello internazionale sta diventando una priorità in un mercato globale affamato di prodotti tipici di qualità: anche i produttori degli Stati Uniti dimostrano interesse per le possibilità offerte dalla nuova versione dell’Accordo di Lisbona.
Il successo crescente dei prodotti tipici di qualità sui mercati globali porta con sé un aumento del rischio di contraffazioni e dunque una maggiore richiesta di strumenti di tutela.
I paesi che non dispongono di norme specifiche sulla protezione delle indicazioni geografiche stanno quindi cominciando a dimostrare interesse per la nuova versione del trattato internazionale, amministrato dall’ Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), detto Accordo di Lisbona sulle Appellazioni di Origine e sulle Indicazioni Geografiche (Accordo di Lisbona).
L’Accordo di Lisbona facilita la protezione internazionale delle appellazioni di origine (AO) e delle indicazioni geografiche (IG). Una versione aggiornata di questo trattato, chiamata Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona, è stata adottata il 20 maggio 2015.
Le novità sostanziali introdotte dall’Atto di Ginevra sono:
• Flessibilità sulla modalità che gli stati possono prevedere per conferire protezione per le AP e IG, fra le quali l’uso della normativa sui marchi in assenza di una normativa specifica sulle AP e IG.
• Salvaguardia per i diritti anteriori di marchio e altri diritti anteriori, quali i nomi personali e le denominazioni di varietà vegetali e razze animali.
• Possibilità di contestare o invalidare gli effetti di una registrazione internazionale nei singoli stati facenti parte dell’Accordo di Lisbona.
• L’accessione all’Atto di Ginevra è aperta alle organizzazioni competenti per la protezione delle IG (ad esempio l’Unione Europea e l’Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale).
• Nuova definizione delle AO e IG e del loro ambito di protezione.
• Gli stati possono richiedere il pagamento di una tassa individuale.
• Notifica della concessione della protezione.
Le modifiche sono state concepite specificamente per aumentare il numero degli stati membri dell’Accordo di Lisbona e in particolare per attrarre gli stati che non hanno legislazione specifica sulle IG.
Uno di questi paesi sono gli Stati Uniti, il cui rappresentante presso la conferenza diplomatica dell’OMPI sull’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona, tuttavia, ne aveva criticato l’adozione, esprimendo preoccupazione sia per il contenuto del nuovo atto che per la procedura seguita per la sua approvazione.
Nonostante ciò qualche giorno fa, stando a questo comunicato, l’associazione American Origin Products Association (AOP) che rappresenta circa 6000 produttori americani, ha espresso un forte interesse per la nuova versione dell’Accordo di Lisbona quale mezzo per ridurre i costi che i produttori associati devono sostenere per proteggere le proprie IG.
Il ragionamento dell’AOP è irreprensibile: i produttori di IG sono spesso piccole imprese che non dispongono delle risorse per proteggere un marchio proprio. Una IG invece può essere registrata e gestita da un’organizzazione o consorzio di produttori, ed utilizzata dal singolo produttore a un costo molto basso.
L’interesse dell’AOP è forse da leggere come un segnale che gli Stati Uniti possano effettivamente prendere in considerazione l’adesione all’Accordo di Lisbona? Solo il tempo potrà dirlo.