Revisione del Codice della proprietà industriale, varato il Ddl
Un Ddl di revisione del Codice della proprietà industriale è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 6 aprile 2022; dal punto di vista dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale le modifiche proposte di più immediato interesse riguardano le indicazioni geografiche e denominazioni di origine, il differimento del pagamento della tassa di deposito per una domanda di brevetto, le invenzioni realizzate nell’ambito della ricerca universitaria e la tutela dei diritti durante le fiere.
Il 6 aprile 2022 il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge (Ddl) di revisione del Codice della proprietà industriale previsto dalle Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale 2021-2023, adottate il 23 giugno 2021 in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Le modifiche al codice contenute nel Ddl rispondono agli obiettivi di rafforzare la competitività delle imprese e degli enti di ricerca del paese, incentivare l’uso della proprietà industriale e semplificare a livello amministrativo le procedure per la tutela e la difesa dei diritti di proprietà industriale.
Al netto delle numerose modifiche riguardanti aspetti procedurali e amministrativi, segnaliamo qui le novità di più immediato interesse per i titolari di marchi, brevetti, modelli, indicazioni geografiche e denominazioni di origine.
Indicazioni geografiche e denominazioni di origine
Le modifiche proposte vieterebbero la registrazione come marchio di impresa i segni che evocano, usurpano o imitano indicazioni geografiche e denominazioni di origine tutelate dalla legge italiana, dalle norme dell’Unione Europea o dagli accordi internazionali vigenti; inoltre i titolari di indicazioni geografiche e denominazioni di origine tutelate potrebbero presentare opposizione alla registrazione di un marchio anche in assenza di Consorzi di tutela riconosciuti dalla legge.
Disegni e modelli
I disegni e modelli esposti in fiere nazionali o internazionali riceverebbero una protezione temporanea, in modo da far risalire la protezione giuridica degli stessi alla data di esposizione. Tale modifica eviterebbe che la divulgazione in occasione di una fiera causi al disegno o modello la perdita dei requisiti per la registrabilità (novità e carattere individuale).
Invenzioni realizzate per conto di atenei ed enti di ricerca
In tema di titolarità delle invenzioni realizzate nell’ambito di un rapporto di lavoro con una università o una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, la normativa attualmente vigente, applicabile soltanto alle università statali e agli enti pubblici di ricerca, prevede che il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è autore, salvo il caso di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell’ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall’università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.
Secondo le modifiche proposte dal Ddl, che ribaltano la logica della normativa attuale, i diritti derivanti dall’invenzione spetterebbero invece alla struttura di appartenenza se l’invenzione è realizzata in esecuzione di un contratto, rapporto di lavoro o di impiego (anche a tempo determinato), con un ateneo o ente pubblico di ricerca, oppure nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti. In caso di inerzia dell’ateneo o ente pubblico per sei mesi, l’inventore potrebbe procedere a depositare una domanda di brevetto a proprio nome.
Inoltre il Ddl modificherebbe la norma attuale rendendola applicabile anche alle università non statali legalmente riconosciute, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e agli organismi che svolgono attività di ricerca senza scopo di lucro.
Tassa per domande di brevetto
Il Ddl propone modifiche che consentirebbero il differimento, fino a un mese dopo il deposito, del pagamento della tassa per la domanda di brevetto. La possibilità di far slittare in avanti il pagamento della tassa per la domanda è già prevista da molti uffici brevetti nazionali e internazionali, pertanto la novità proposta eliminerebbe uno svantaggio competitivo per coloro che depositano domande di brevetto in Italia.
Contraffazioni esposte in fiere ufficiali o ufficialmente riconosciute
Attualmente una norma del Codice della proprietà industriale prevede che in caso di sospetta contraffazione ai danni di prodotti esposti in fiere ufficiali o ufficialmente riconosciute, le forze dell’ordine possano procedere alla sola descrizione dei prodotti sospetti, senza possibilità di sequestro sul momento. L’eliminazione di tale norma, proposta nel Ddl, consentirebbe alle forze dell’ordine di sequestrare immediatamente i prodotti in forza di un provvedimento del tribunale competente, fondato sulla sospetta violazione di diritti di proprietà intellettuale.
Il testo del Ddl passa ora all’esame del parlamento, e potrebbe subire modifiche durante l’iter di approvazione.