Nuovo patent box, cosa cambia con la circolare e il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle entrate
Sono stati pubblicati il 24 febbraio 2023 un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate e una circolare (n. 5/2023) dell’Agenzia delle entrate stessa contenenti delucidazioni sul regime fiscale noto come “nuovo patent box”, entrato in vigore il 22 ottobre 2021 (vedi notizia) per effetto del Decreto legge n. 146/2021 e in seguito modificato dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, (vedi notizia).
Per quanto riguarda le modalità di accesso al regime, essenzialmente viene chiarito che non è più possibile esercitare l’opzione per il vecchio regime patent box a partire dal periodo di imposta in corso al 22 ottobre 2022. Il contribuente può scegliere di rimanere con il vecchio regime solo se ha esercitato un’opzione relativa ai periodi di imposta precedenti al 2021, mentre se desidera effettuare la transizione dal vecchio regime al nuovo deve comunicare all’Agenzia delle Entrate la rinuncia alla procedura di accordo.
Vengono inoltre definite nel dettaglio le condizioni per beneficiare dell’esimente sanzionatoria nel caso in cui si rendano necessarie rettifiche della maggior deduzione applicata in sede di verifica.
La circolare fa chiarezza sul cumulo fra le agevolazioni del nuovo patent box e quelle del “credito d’imposta ricerca e sviluppo” introdotto dalla Legge n. 160/2019, spiegando che l’agevolazione nuovo patent box va considerata quale sovvenzione che insiste sulle medesime spese di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.
Dunque il credito di imposta usufruito va ricalcolato al netto dell’imposta sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive riferibili alla diminuzione derivante dalla maggiorazione del 110% del costo ammesso al nuovo patent box.
Pertanto per i periodi d’imposta interessati dall’agevolazione è necessario restituire il credito d’imposta eventualmente già fruito, ma la restituzione potrà avvenire senza applicazione di sanzioni e interessi in quanto al momento della fruizione del credito d’imposta il contribuente si è conformato alle regole in vigore.
Segnaliamo inoltre alcune novità riguardanti specificamente i titoli di proprietà industriale e il nuovo patent box:
- il nuovo regime non è applicabile a un bene per il quale è stato ottenuto un titolo di privativa industriale, ma che non viene impiegato nei processi aziendali (ad esempio per ragioni difensive);
- la dicitura “brevetti industriali”, ai fini dell’applicabilità del nuovo regime, comprende
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- i brevetti per invenzione;
- i brevetti per modello di utilità;
- i brevetti per nuove varietà vegetali;
- le topografie di prodotti a semiconduttori;
- il certificato complementare per prodotti medicinali;
- il certificato complementare per prodotti fitosanitari.
- Il nuovo regime può essere applicabile, a determinate condizioni, anche al design e al software non registrati.
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