Posted by Laura Ercoli on 12 gennaio 2024

Made in Italy e proprietà intellettuale: cosa cambia con la nuova legge n. 206/2023

Made in Italy e proprietà intellettuale: cosa cambia con la Legge n. 206/2003?  Riparte il Voucher 3i per le start-up innovative esteso ora anche alle microimprese, si istituisce un Fondo per le tutela all’estero delle indicazioni geografiche italiane, e si prevedono misure di salvaguardia per i marchi storici delle imprese che cessano l’attività e per i diritti dei creatori di opere digitali; modificate anche diverse norme relative alla lotta alla contraffazione.

La Legge 27 dicembre 2023, n. 206, “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2023, n. 300 ed è entrata in vigore l’11 gennaio 2024.Made in Italy proprietà intellettuale

La legge, che ha l’obiettivo generale di valorizzare e promuovere, in Italia e all’estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, contiene anche diverse novità riguardanti i diritti di proprietà intellettuale: segnaliamo qui quelle principali.

Voucher 3i

La legge ripristina il Voucher 3i, un incentivo economico (già utilizzato in passato dal Ministero dello Sviluppo Economico) finalizzato ad agevolare le start-up innovative nell’acquisto di servizi di consulenza per la verifica della brevettabilità di un’innovazione e per l’ottenimento di brevetti in Italia e all’estero. La nuova edizione del Voucher 3i sarà estesa, oltre che alle start-up innovative, anche alle microimprese.

Le nuove disposizioni autorizzano il finanziamento del Voucher 3i con 9 milioni di euro complessivi per il biennio 2023-2024. I criteri e le modalità di attuazione del nuovo Voucher 3i saranno definiti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale

Questa novità riguarda le imprese titolari o licenziatarie di un marchio registrato da almeno 50 anni, o per il quale sia dimostrabile l’uso continuativo da almeno 50 anni: nel caso in cui un’impresa con queste caratteristiche abbia intenzione di cessare definitivamente l’attività, dovrà comunicarlo preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Il ministero potrà, al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale, subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio, a meno che esso non sia stato venduto.

Per i marchi non utilizzati da almeno 5 anni il ministero potrà depositare una domanda di registrazione del marchio a proprio nome e utilizzare il marchio a favore di imprese che intendano investire in Italia.

Le modalità attuative delle disposizioni sulla tutela dei marchi di interesse e valenza nazionale saranno stabilite da un decreto non regolamentare.

Marchi e nomi a dominio dei luoghi della cultura

Gli istituti e i luoghi della cultura possono registrare il proprio marchio sensi dell’articolo 19, comma 3, del codice della proprietà industriale, e possono concederlo in licenza a terzi a titolo oneroso. I proventi della licenza saranno destinati a valorizzare e tutelare il patrimonio culturale dello stato.

Il Ministero della cultura prenderà accordi con il gestore del registro dei nomi a dominio .it per rafforzare la tutela e contrastare eventuali abusi nella registrazione e uso di nomi di dominio .it riferibili a istituti e luoghi della cultura.

Registro delle opere dei creatori digitali

La nuova legge istituisce un repertorio delle opere dei creatori digitali (definiti come “artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale”) al fine di tutelarne i diritti. Il repertorio sarà costituito all’interno del registro pubblico generale delle opere protette di cui all’articolo 103 della legge sul diritto d’autore.

Fondo per la protezione all’estero delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari italiani

È istituito il Fondo per la protezione all’estero delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose (registrate ai sensi dei regolamenti UE n. 1151/2012 n. 1308/2013 e n. 2019/787), e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia.

Le attività finanziabili dal fondo sono, per ciò che concerne i diritti di proprietà industriale:

  • la registrazione di indicazioni geografiche all’estero, compatibilmente con il sistema giuridico vigente nel singolo stato, oppure di marchi in assenza di una legislazione che tutela le indicazioni geografiche; sono finanziabili sia le nuove registrazioni sia il rinnovo periodico delle stesse, e ogni altra tassa od onere previsto dalle specifiche legislazioni dei paesi esteri;
  • l’opposizione alla registrazione in paesi esteri, richiesta da soggetti diversi dai consorzi di tutela, di marchi o di altri titoli di proprietà intellettuale in contrasto con la protezione prevista per le indicazioni geografiche da accordi internazionali dei quali l’Italia o l’Unione Europea siano membri;
  • la registrazione di nomi a dominio connessi alle indicazioni geografiche italiane e la riassegnazione di tali nomi a dominio registrati e utilizzati abusivamente.

Segnaliamo, fra le attività finanziabili del fondo non strettamente riguardanti la proprietà industriale:

  • le iniziative per aumentare la riconoscibilità delle indicazioni geografiche italiane, anche su web;
  • la comunicazione e promozione delle indicazioni geografiche italiane che subiscono gli effetti di una mancanza di tutela legale all’estero;
  • le attività per favorire la conoscenza delle indicazioni geografiche italiane presso importatori, distributori e consumatori all’estero.

Le risorse del Fondo, 4 milioni di euro per il biennio 2024-2025, sono destinate a finanziare le camere di commercio italiane all’estero per le attività di supporto alle azioni giudiziarie ed extragiudiziarie intraprese a tutela dei prodotti agroalimentari di imprese aventi sede legale e operativa in Italia.

I criteri e le modalità di finanziamento delle attività di cui sopra saranno stabiliti tramite decreti ministeriali.

Lotta alla contraffazione

La legge contiene diverse disposizioni finalizzate al contrasto della contraffazione, fra le quali misure volte a migliorare la formazione specializzata degli operatori della giustizia e a inasprire le sanzioni amministrative per l’acquisto e l’importazione di merci contraffatte; vengono inoltre modificate alcune norme di legge esistenti, anche penali, riguardanti la vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la distruzione di merci contraffatte sequestrate e la repressione della contraffazione.

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