Posted by Laura Ercoli on 1 agosto 2024

In vigore l’AI Act: cosa prevede sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

L’AI Act, nuovo regolamento europeo sull’uso dei sistemi di intelligenza artificiale, entra in vigore il 1 agosto 2024: ecco una breve sintesi dei punti riguardanti la tutela della proprietà intellettuale. 

“Artificial Intelligence Act” (AI Act) è il nome con cui è noto il Regolamento UE 2024/1689 riguardante l’uso dei sistemi di intelligenza artificiale; il regolamento è in vigore dal 1 agosto 2024 e diverrà applicabile gradualmente tra i 6 mesi e i 2 anni dopo tale data.AI ACT intellectual property

Considerato il primo testo legislativo sull’intelligenza artificiale al mondo, l’AI Act è nato con il due obiettivi principali: prevenire i potenziali rischi derivanti dai sistemi di intelligenza artificiale e dai loro possibili utilizzi, e al contempo evitare che un eccesso di limitazioni impedisca lo sviluppo ulteriore nell’Unione Europea delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale.

Ma cosa prevede il regolamento per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale? Qui sotto i punti essenziali, descritti in maggiore dettaglio in un articolo di Carlo Lamantea.

 

Rispetto delle norme UE sul diritto d’autore

Tra i sistemi di intelligenza artificiale contemplati dall’AI Act sono compresi i sistemi di tipo ‘generativo’ (ad esempio ChatGPT) che necessitano di grandi dataset per il loro addestramento – ovvero di contenuti spesso protetti da diritti d’autore appartenenti a terzi. L’uso di materiale protetto dal diritto d’autore per l’ammaestramento di tali sistemi ha già originato diverse dispute legali riportate con più o meno enfasi anche dalla stampa generalista.

L’AI act in realtà non contiene norme specifiche riguardanti la proprietà intellettuale; tuttavia impone il rispetto della Direttiva dell’Unione Europea n. 790/2019 (nota come “Direttiva Copyright”), specie per quanto riguarda gli aspetti legati allo scraping delle banche dati, appunto necessario per l’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale. Se per gli scopi scientifici l’attività di text and data mining è permessa anche senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti, l’attività di estrazione in generale può avvenire solo quando l’utilizzo per tali fini non sia stato riservato in modo espresso dai titolari. In entrambi i casi, l’accesso alle opere deve essere avvenuto legittimamente.

Va detto inoltre che l’AI Act impone ai fornitori dei servizi di intelligenza artificiale di rendere disponibile una sintesi dei contenuti utilizzati per l’addestramento del modello seguendo un preciso template, sviluppato dall’Ufficio europeo per l’Intelligenza Artificiale (European AI Office). Tale sintesi, anche se non dettagliata a livello tecnico, dovrà essere completa e tener conto della necessità di proteggere i segreti commerciali e le informazioni aziendali riservate.

 

Obbligo di rispetto del diritto d’autore esteso ai soggetti extra-UE

Gli obblighi previsti dall’AI Act riguardanti il diritto d’autore dovranno essere rispettati da qualsiasi fornitore che immetta un sistema di intelligenza artificiale nell’Unione Europea, a prescindere dalla giurisdizione in cui il sistema sia stato addestrato. Il fornitore stesso dovrà inoltre applicare una policy atta a rispettare la legislazione in materia di diritto d’autore dell’Unione Europea. L’obiettivo è garantire condizioni di parità tra i vari fornitori operanti nel territorio dell’unione, per evitare che fornitori provenienti da giurisdizioni con norme meno rigorose in materia di diritto d’autore godano di un vantaggio competitivo.

Ringraziamo Carlo Lamantea per aver contribuito a questa notizia.

 

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