Nuove norme sulla tutela dei disegni e modelli a livello europeo: applicabilità graduale a partire da primavera 2025
È stato approvato in via definitiva il pacchetto di norme, volte ad aggiornare le leggi sulla protezione dei disegni e modelli nell’Unione europea, che inizierà ad avere effetti gradualmente a partire dalla primavera del 2025: dal rafforzamento della tutela contro le copie digitali alla nuova “clausola di riparazione”, ecco i principali punti di interesse per gli utenti del sistema.
Il 10 ottobre 2024 le versioni riviste della direttiva e del regolamento dell’Unione europea sulla protezione dei disegni e dei modelli sono state approvate definitivamente dal Consiglio dell’Unione europea.
In pratica, il regolamento n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari e la direttiva n. 98/71 sulla protezione giuridica dei disegni e modelli subiranno modifiche sostanziali.
L’obiettivo della revisione è quello di modernizzare il sistema di protezione dei disegni e modelli dell’Unione Europea inaugurato 20 anni fa, e di aggiornarlo per tener conto delle nuove tecnologie e realtà – quali la stampa 3D, il “metaverso” e l’intelligenza artificiale – oltre che di rendere la tutela del design più attraente per le piccole imprese e di allineare la normativa dell’Unione Europea in materia di modelli e marchi.
Abbiamo riassunto i principali cambiamenti di interesse per gli utenti del sistema di disegni e modelli dell’UE.
Tutela estesa a design con movimento e design stampati in 3D
Le definizioni di “disegno o modello” e “prodotto” sono state ampliate per comprendere il movimento, la transizione e l’animazione delle caratteristiche che determinano l’aspetto di un prodotto.
Il nuovo articolo 3 del regolamento stabilisce che per “disegno o modello” si intende l’aspetto di un prodotto o di una parte di esso risultante dalle caratteristiche, in particolare le linee, i contorni, i colori, la forma, la struttura, i materiali del prodotto stesso e/o la sua decorazione, compresi il movimento, la transizione o qualsiasi altro tipo di animazione di tali caratteristiche.
Inoltre, la protezione non è più limitata agli oggetti fisici: un prodotto può essere registrato come design indipendentemente dal fatto che sia incorporato in un oggetto fisico o si materializzi in una forma fisica – si pensi ai design che appaiono solo su schermo/su piattaforme virtuali.
Modifiche alle domande di registrazione
Anche le norme relative alla rappresentazione di un disegno o modello nelle domande di registrazione sono state aggiornate per consentire l’uso di file video. I disegni e modelli appartenenti a diverse classi della Classificazione Internazionale per i Disegni Industriali ai sensi dell’Accordo di Locarno possono essere compresi nella medesima domanda di registrazione; è stato inoltre innalzato il limite al numero di visualizzazioni ammissibili in una domanda.
Visibilità delle funzionalità
È stato aggiunto alla nuova versione del regolamento l’articolo 18 bis per consentire la tutela degli elementi del disegno o modello che non sono sempre visibili (si pensi ad un prodotto sul quale appaiono immagini o video solo dopo l’accensione): l’elemento del disegno o modello è tutelato se la domanda di registrazione rappresenta tale caratteristica con sufficiente chiarezza.
Nuova “clausola di riparazione”
Un nuovo articolo 20 bis del regolamento esclude dalla tutela del disegno o modello una parte componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipende il disegno della parte componente stessa e che viene utilizzata al solo scopo di riparare quel prodotto complesso in modo tale da ripristinarne l’aspetto originale.
Ampliata la tutela dalla copia
L’articolo 19 del regolamento modificato chiarisce che creare, scaricare, copiare, condividere o distribuire ad altri qualsiasi supporto o software che registri il disegno o modello allo scopo di realizzare un prodotto protetto da un disegno o modello può essere considerato violazione del disegno o modello. Questa norma è intesa come applicabile anche alla stampa 3D di copie di prodotti tutelati.
Tasse
Le tasse di deposito rimangono invariate per il primo disegno o modello, mentre sono state introdotte piccole modifiche per i disegni o modelli successivi.
Per quanto riguarda le tasse di rinnovo, il primo rinnovo quinquennale è fissato a 150 euro e aumenta gradualmente ad ogni successivo rinnovo quinquennale fino a 700 euro per il quarto.
Facciamo presente che consentire il deposito in un’unica domanda di disegni e modelli appartenenti a diverse classi di Locarno (vedi sopra) dovrebbe massimizzare il risparmio per domande multiple – oltre a semplificare la procedura.
Nome e simbolo
Il Disegno o modello comunitario verrà rinominato Disegno o modello dell’Unione europea (per uniformarlo finalmente con il Marchio dell’Unione europea), e il simbolo per rappresentarlo sarà una D cerchiata, simile al marchio registrato ® e al diritto d’autore ©.
Entrata in vigore
La legislazione che modifica il Regolamento n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari e la Direttiva n. 98/71 sulla protezione giuridica dei disegni e modelli entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE.
Il nuovo regolamento entrerà in vigore 4 mesi dopo la pubblicazione. Per quanto riguarda la nuova direttiva, gli Stati membri dell’UE avranno 36 mesi per recepire le sue disposizioni nelle leggi nazionali.
In pratica, le nuove norme entreranno in vigore gradualmente in un periodo che va dall’inizio del 2025 alla fine del 2027.
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