Posted by Laura Ercoli on 10 gennaio 2017

Nuova edizione delle direttive di esame marchi UE: cosa cambia

MARCHIO UE

Le novità dell’edizione 2017 delle direttive per l’esame dei marchi UE riguardano essenzialmente le domande per marchio tridimensionale, le rivendicazioni di priorità e preesistenza e diversi aspetti della procedura di opposizione.

L’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha pubblicato una versione aggiornata delle Direttive concernenti l’esame dei marchi dell’Unione Europea e dei disegni e modelli comunitari registrati che entrerà in vigore il 1 febbraio 2017.EU flag

L’EUIPO aggiorna annualmente le Direttive per adeguarle alla giurisprudenza dei tribunali dell’Unione Europea e ai riscontri degli utenti.

Fra le novità più importanti della nuova edizione:

  1. Una domanda di registrazione per un marchio tridimensionale può comprendere al massimo sei prospettive. Se il numero di prospettive supera il limite, l’EUIPO solleverà un’irregolarità.
  2. Una lista di esempi di rivendicazioni di priorità e preesistenza accettabili.
  3. Il termine per presentare la traduzione di un atto di opposizione varia a seconda della lingua utilizzata: Se l’atto originale è in una delle cinque lingue ufficiali dell’EUIPO (inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo), il termine scade un mese dopo il termine per l’opposizione; per atti di opposizione in qualsiasi altra lingua, il termine coincide con il termine per l’opposizione.
  4. Se un’opposizione è diretta contro una parte dei prodotti o servizi, ma non è chiaro quali, l’EUIPO considererà l’opposizione diretta contro tutti I prodotti o servizi.
  5. Se un’opposizione si basa su un marchio rinomato, non è necessario indicarne il numero di registrazione.
  6. Se un’opposizione riguarda una domanda di registrazione per un marchio in cui i prodotti e servizi non sono indicati chiaramente, l’EUIPO potrà riaprire l’incartamento del marchio per la classificazione. Se la mancanza di chiarezza riguarda i prodotti o servizi rivendicati dal marchio anteriore su cui si basa l’opposizione, questa non può essere usata come motivo per stabilire un maggior grado di somiglianza fra i prodotti o servizi dei due marchi.
  7. Se una domanda di registrazione di marchio viene respinta perché presentata in malafede, non ne sarà permessa la conversione in domanda di marchio nazionale.
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