Marchio annullato perché confondibile con una indicazione geografica: il caso Toscoro
INDICAZIONE GEOGRAFICA E MARCHIO
Annullato il marchio Toscoro in base all’indicazione geografica protetta Toscano: sentenza del Tribunale UE di cui tener conto prima di depositare marchi nel settore agroalimentare.
Una recente sentenza del Tribunale dell’Unione Europea chiarisce l’applicazione delle norme europee in caso di conflitto fra un marchio europeo e un’indicazione geografica protetta.
Il marchio in questione è il segno verbale TOSCORO, registrato presso l’Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) per vari prodotti alimentari fra i quali gli oli commestibili vegetali e l’olio di oliva.
Il Consorzio per la tutela dell’olio extravergine Toscano aveva chiesto all’EUIPO di dichiarare nullo il marchio TOSCORO perché in conflitto con l’indicazione geografica protetta TOSCANO, registrata per l’olio di oliva in base al Regolamento n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari.
La divisione di annullamento dell’EUIPO ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità del marchio TOSCORO per alcuni prodotti fra i quali gli oli commestibili vegetali e l’olio di oliva. Tale decisione è stata poi confermata dalla commissione dei ricorsi EUIPO, e il titolare del marchio TOSCORO si è rivolto al Tribunale dell’Unione Europea.
Con la sentenza del 2 febbraio 2017 nel procedimento T-510/15 il tribunale ha sostanzialmente confermato quanto già stabilito dalla commissione dei ricorsi EUIPO, ovvero che esiste una somiglianza visiva e fonetica fra i segni in conflitto data dall’elemento iniziale comune “tosc”, dal numero identico di lettere e dalla medesima lettera finale “o”, e che il marchio TOSCORO avrebbe evocato l’indicazione geografica protetta TOSCANO nel consumatore di oli vegetali commestibili e di olio di oliva in particolare.
Il marchio TOSCORO era quindi da ritenersi confondibile con l’indicazione geografica protetta TOSCANO e pertanto il tribunale ha confermato la decisione della commissione di ricorso EUIPO di annullarne la registrazione.
La sentenza costituisce un esempio di interpretazione da parte di una corte UE delle norme che regolano il conflitto fra marchio e indicazione geografica protetta.
Ci sono due aspetti particolarmente interessanti di tale interpretazione.
Il primo è che il Tribunale UE ha confermato l’analisi della confondibilità fra marchio e indicazione geografica protetta, effettuata dalla commissione dei ricorsi EUIPO, in cui erano stati applicati essenzialmente gli stessi principi applicabili nel giudizio di confondibilità fra due marchi.
Il secondo è che il tribunale ha interpretato in modo rigoroso le norme UE sul conflitto fra marchio ed indicazione geografica protetta (con particolare riguardo a quelle dei regolamenti sulle denominazioni geografiche) nella parte in cui impongono di negare la registrazione a marchi che usurpino, imitino o evochino una DOP o una indicazione geografica protetta.
Il tribunale ha infine interpretato le norme nel senso che il prodotto in questione non deve essere necessariamente identico al prodotto che costituisce l’oggetto dell’indicazione geografica protetta, ma è sufficiente che condivida con esso alcune caratteristiche comuni.
Alla luce di questa decisione prima di presentare domanda di registrazione un marchio per prodotti agroalimentari è consigliabile effettuare una ricerca che comprenda, oltre ai marchi anteriori, anche le denominazioni e indicazioni geografiche protette.