Posted by Laura Ercoli on 25 luglio 2017

Stop dell’EPO ai brevetti per piante e animali ottenuti con procedimenti biologici

BREVETTO EUROPEO

L’Ufficio Europeo di Brevetti ha modificato la propria regolamentazione sui brevetti per piante e animali ottenuti tramite procedimenti essenzialmente biologici, ma sorge una questione di compatibilità con la normativa dell’Unione Europea.

brevetti per piante e animaliA partire dal 1 luglio 2017 l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) non concede più brevetti per piante e animali ottenuti tramite procedimenti essenzialmente biologici.

Il Consiglio di Amministrazione dell’EPO ha infatti deliberato di modificare le Rule 27 e 28 della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE).

Le Rule 27 e 28 modificate prevedono specificamente che “non saranno concessi brevetti europei per piante o animali ottenuti esclusivamente tramite procedimenti essenzialmente biologici”.

La questione della brevettabilità
La questione della brevettabilità di piante e animali ottenuti tramite procedimenti essenzialmente biologici (ovvero incroci e selezioni) è stata oggetto di molte discussioni negli ultimi anni a livello europeo.

Nel 2015 la Camera Allargata dei Ricorsi dell’EPO aveva emesso due decisioni, note come “Broccoli II” e “Tomato II” (G2/12 and G2/13), nelle quali si confermava che benché l’articolo 53(b) della CBE escluda dalla brevettabilità i procedimenti essenzialmente biologici per la produzione di piante, da ciò non consegue che non siano brevettabili i prodotti di tali procedimenti.

Nel novembre del 2016, la Commissione Europea aveva pubblicato una Comunicazione relativa a determinati articoli della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche secondo la quale sebbene la direttiva non contenga alcuna norma che esclude dalla brevettabilità le piante e gli animali ottenuti tramite procedimenti essenzialmente biologici, l’intenzione del legislatore era che la direttiva prevedesse tale esclusione.

Nel dicembre del 2016 l’EPO annunciò che, alla luce della comunicazione della Commissione Europea, avrebbe sospeso sia le procedure di esame che quelle di opposizione nei casi in cui le invenzioni oggetto della domanda di brevetto fossero piante o un animali ottenuti tramite procedimenti essenzialmente biologici.

A fine giugno 2017, il Consiglio di Amministrazione dell’EPO ha approvato le modifiche normative di cui sopra, senza discuterne preventivamente – per quanto ne sappiamo – con i gruppi e le associazioni di professionisti che vengono spesso consultati in occasioni simili.

Le nuove Rule 27 and 28 CBE sono compatibili con le norme UE?
La Commissione Europea pubblica un documento contenente la propria interpretazione delle norme dell’Unione Europea sulla brevettabilità di piante e animali ottenuti tramite procedimenti essenzialmente biologici.

L’EPO modifica le proprie norme in base al documento della Commissione Europea.

Fine della storia?

No. C’è un aspetto importante della decisione dell’EPO di modificare le Rule 27 e 28 CBE che può porre delle questioni di compatibilità con le norme dell’Unione Europea.

Ovviamente la maggioranza dei paesi del brevetto europeo sono anche stati membri dell’Unione Europea; e secondo le norme dell’Unione Europea, le leggi dell’Unione Europea hanno preminenza rispetto alle leggi nazionali degli stati membri e ai trattati internazionali.

Ma le leggi dell’Unione Europea (nel caso, la direttiva 98/44/CE) non escludono dalla brevettabilità le piante e gli animali ottenuti tramite procedimenti essenzialmente biologici.

Pertanto in qualsiasi stato membro dell’Unione Europea un rifiuto di concedere un brevetto per piante o animali ottenuti tramite procedimenti essenzialmente biologici deve essere considerato in contrasto con la legge dell’Unione Europea.

Va sottolineato inoltre che la Commissione Europea non è un organo legislativo, né un tribunale con l’autorità di interpretare le norme UE. Dunque la Comunicazione relativa a determinati articoli della direttiva 98/44/CE (…) non ha valore legale.

E adesso?

La decisione dell’EPO di negare la brevettabilità a invenzioni che non sono escluse dalla brevettabilità ai sensi delle norme dell’Unione Europea non sembra avere una adeguata base giuridica, come spiegato in dettaglio nel documento del Chartered Institute of Patent Attorneys britannico Observations of CIPA on CA/56/17 (proposed amendments to Rules 27 and 28 EPC).

Sebbene non siano molti i casi ai quali si applicano le modifiche alla CBE di cui sopra, è comunque logico aspettarsi che saranno presentati ricorsi contro il rifiuto di accettare domande di brevetto in base alle versioni modificate delle Rule 27 e 28 CBE.

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