Patent box per i marchi, novità per chi ha già esercitato l’opzione
INCENTIVI FISCALI
Il Decreto Ministeriale 28 novembre 2017 ha modificato le norme attuative del regime patent box, allineandole alle prescrizioni OCSE: di particolare interesse le misure a salvaguardia delle opzioni già esercitate per i marchi di impresa.
E’ stato approvato ed è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 28 novembre 2017 – “revisione del regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazione relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili” in materia di patent box.
Il provvedimento, che sostituisce il Decreto Interministeriale 30 luglio 2017, si è reso necessario per adeguare le norme attuative sul regime patent box alle prescrizioni dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).
In base a tali prescrizioni l’art. 56 del D.L. 50/2017 aveva già disposto l’esclusione dei marchi di impresa dall’applicazione del regime agevolato patent box per le opzioni esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.
Pertanto, nel D.M. 28 novembre 2017 i marchi di impresa non sono più compresi fra i beni immateriali agevolabili tramite il regime patent box, e la ricerca e sviluppo dei marchi non è più compresa fra le attività di ricerca e sviluppo agevolabili.
Ma i punti più importanti introdotti dal D.M. 28 novembre 2017 riguardano la salvaguardia delle opzioni già esercitate per i marchi di impresa.
Validità delle opzioni patent box per i marchi
Le opzioni per i marchi esercitate prima del 31 dicembre 2016 rimangono efficaci per cinque periodi di imposta e comunque non oltre il 30 giugno 2021, senza possibilità di rinnovo.
L’opzione può avere ad oggetto i marchi di impresa e i marchi collettivi, sia registrati che in corso di registrazione.
Obblighi per i soggetti che hanno esercitato opzioni patent box per i marchi
Ciascun soggetto che ha esercitato l’opzione per i marchi, a partire dal secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, e per ciascun periodo di imposta di efficacia dell’opzione, indica nella dichiarazione dei redditi il numero dei beni a cui la stessa si riferisce, la tipologia dei beni e l’ammontare del reddito agevolabile per ciascuna tipologia.
Nella dichiarazione dei redditi vanno inoltre indicati i paesi esteri in cui sono fiscalmente residenti:
a) la società che esercita il controllo diretto sul soggetto stesso;
b) la società che esercita il controllo indiretto sul soggetto stesso che, a sua volta, è controllata esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici o da persone fisiche ovvero non è controllata da alcun soggetto;
c) le società correlate dalle quali il soggetto ha ricevuto compensi per lo sfruttamento dei marchi d’impresa oggetto dell’opzione.
Due soggetti si considerano correlati quando uno dei due soggetti detiene direttamente o indirettamente una percentuale di almeno il 25% dei diritti di voto o diritti patrimoniali nell’altro soggetto, oppure quando un terzo soggetto detiene direttamente o indirettamente una percentuale pari almeno al 25% dei diritti di voto o dei diritti patrimoniali in ciascuno degli altri due soggetti.
Quota agevolabile derivante dall’uso dei marchi
La quota di reddito agevolabile derivante dall’utilizzo dei marchi è determinata secondo le disposizioni in vigore per le altre tipologie di beni agevolabili e comprende anche i costi relativi a:
a) attività di sviluppo dei marchi;
b) attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescono il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscono alla conoscenza, all’affermazione commerciale, all’immagine dei prodotti o dei servizi del design o degli altri materiali proteggibili;
c) ricerche di mercato.
Scambio di informazioni per le opzioni sui marchi con paesi OCSE (BEPS initiative)
Per i paesi con i quali è in vigore uno strumento giuridico internazionale che consente lo scambio di informazioni e che sono membri dell’“Inclusive Framework on BEPS” (oltre 100 paesi), l’Agenzia delle Entrate comunica alle amministrazioni fiscali dei paesi di residenza fiscale delle società controllanti e controllate (di cui alle definizioni più sopra elencate) il nominativo di ciascun soggetto che ha esercitato l’opzione per i marchi di impresa.
I nominativi devono essere comunicati entro tre mesi dalla ricezione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di cui è stata fruita l’agevolazione derivante dall’utilizzo dei marchi.
L’iniziativa BEPS ha lo scopo di contrastare i fenomeni di elusione ed evasione fiscale conseguenti alla possibilità di trasferire artificiosamente redditi verso paesi a bassa fiscalità.
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