Proteggere i diritti sulle opere originali
Le opere originali a carattere creativo sono protette dal diritto d’autore. Sono escluse quelle di carattere tecnico tutelate da norme specifiche sui brevetti, modelli, novità vegetali ecc. come pure i segni aventi solo funzione distintiva e tutelati dalle norme sui marchi.
Il diritto d’autore tutela una larga tipologia di opere e prestazioni di carattere intellettuale. In primo luogo le opere a contenuto artistico, quali le opere letterarie, teatrali, musicali, i film, le opere dell’arte figurativa; quindi gli scritti a contenuto scientifico e didattico, le opere dell’architettura, le opere radiofoniche e televisive, le fotografie, le prestazioni degli interpreti, le traduzioni, le compilazioni e raccolte di dati non banali, il software ecc.
Il diritto d’autore sorge a favore dell’autore con la creazione dell’opera e non richiede una specifica registrazione. Tuttavia la vastità del settore, le differenze tra le tipologie di protezione relativa alle varie forme di produzione intellettuale, i problemi concernenti la prova della creazione o la prova della violazione da parte di terzi, rendono necessaria la gestione professionale e specialistica della tutela.
In Italia
Oltre alle leggi nazionali sul diritto d’autore e ai decreti emanati in applicazione di direttive dell’Unione Europea, le principali convenzioni internazionali in vigore sono le seguenti:
Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (testo di Parigi del 24 Luglio 1971);
Convenzione universale per il diritto d’autore (testo di Parigi del 24 Luglio 1971);
Accordo GATT- TRIPs (Accordi sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio) del 15 Aprile 1994.
Il diritto d’autore dà diritto alla protezione doganale, cioè a chiedere il blocco in dogana di merci che violano il diritto d’autore.
In linea generale la durata del diritto d’autore in Italia è di 70 anni dalla morte dell’autore, ma per determinati diritti tale durata può essere diversa. Una particolare procedura di registrazione, sia pure facoltativa, è prevista per il software.
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