Diritto d’autore, quando si applica l’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione delle opere? – G. Perucci e C. Lamantea
Pronunciandosi sul caso Schifano, la Corte di Cassazione ha escluso che la riproduzione integrale delle opere, anche se in scala, realizzata dalla Fondazione Mario Schifano possa qualificarsi come libera utilizzazione di un’opera dell’ingegno ai sensi dell’Art. 70 della Legge sul diritto d’autore, affermando che anche la riproduzione fotografica in scala di opere protette è idonea a porsi in concorrenza con i diritti di sfruttamento economico dell’opera.
Il diritto d’autore prevede eccezioni e limitazioni ai diritti di sfruttamento economico dell’autore sulle sue opere dell’ingegno (v. Art. 65 – 71 quinquies della Legge sul diritto d’Autore n. 633 del 1941, Convenzione di Berna, e Direttiva europea Infosoc (29/2001/CE) sull’armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione).
Tali eccezioni e limitazioni al diritto d’autore hanno la funzione di equilibrare i diritti individuali di autori e imprese culturali con i diritti fondamentali della collettività e dei singoli cittadini alla diffusione delle conoscenze e delle idee.
L’ordinanza della Corte di Cassazione nel caso Schifano
Con l’ordinanza n. 4038/2021 pubblicata l’8 febbraio 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di libera utilizzazione di un’opera dell’ingegno (art. 70 co. 1 della L. aut) affermando il seguente principio di diritto:
«La riproduzione di opere d’arte, allorché sia integrale e non limitata a particolari delle opere medesime non costituisce alcuna delle ipotesi di utilizzazione libera (…) Per godere del regime delle libere utilizzazioni, inoltre, detta riproduzione deve (oltre a limitarsi a particolari delle opere, NdR) essere strumentale agli scopi di critica e di discussione, oltre che al fine meramente illustrativo correlato ad attività di insegnamento e di ricerca scientifica dell’utilizzatore e non deve porsi in concorrenza con l’utilizzazione economica dell’opera che compete al titolare del diritto: diritto che ricomprende non solo quello di riprodurre copie fisicamente identiche all’originale, ma qualunque altro tipo di replicazione dell’opera che sia in grado d’inserirsi nel mercato della riproduzione, e quindi anche la riproduzione fotografica in scala».
Il caso ha interessato la pubblicazione dell’opera denominata “Studio metodologico” avente ad oggetto la catalogazione informatica dei dati relativi a 24.000 opere dell’artista Mario Schifano presenti nell’archivio della Fondazione Mario Schifano, realizzata da quest’ultima insieme all’Università degli Studi di Genova. Gli eredi dell’artista hanno citato in giudizio i realizzatori dell’opera denunciando la violazione dei diritti d’autore sulle opere riprodotte, lo sfruttamento illecito del nome dell’artista e l’usurpazione dei diritti morali d’autore.
Sia il Tribunale di Milano che, in sede di ricorso, la Corte d’Appello di Milano, hanno respinto le domande proposte ritenendo legittima la pubblicazione dell’opera in quanto si tratta un’opera informatica avente finalità di ricerca e studio. A detta della Corte d’Appello, inoltre, l’opera consiste in uno studio di catalogazione informatica attuata con la creazione di immagini di piccole dimensioni che non consentono lo sfruttamento economico delle opere riprodotte. Gli eredi di Mario Schifano hanno quindi impugnato la sentenza d’Appello per Cassazione.
Invece, la Corte di Cassazione ha escluso che la riproduzione integrale delle opere, anche se in scala, realizzata dalla Fondazione Mario Schifano possa qualificarsi come libera utilizzazione di un’opera dell’ingegno ai sensi dell’Art. 70 L. aut. e ha quindi affermato che anche la riproduzione fotografica in scala di opere protette è idonea a porsi in concorrenza con i diritti di sfruttamento economico dell’opera che competono al titolare.
La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel caso Austro-Mechana
Anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) si è recentemente pronunciata in tema di eccezioni al diritto di riproduzione delle opere.
La sentenza della CGUE nel procedimento C-433/20 Austro-Mechana ha infatti stabilito che l’eccezione per copia privata di cui all’art. 5 par. 2 lett. b) della Direttiva 2001/29/CE, si applica alle riproduzioni effettuate su qualsiasi supporto, incluse le copie di opere nel cloud.
Nella sentenza la CGUE ha precisato che la realizzazione di una copia di salvataggio di un’opera nel cloud costituisce una riproduzione di tale opera stabilendo che l’eccezione per copia privata si applica alle copie di opere nel cloud, su un server in uno spazio di memorizzazione messo a disposizione di un utente dal fornitore di un servizio di cloud computing. Tuttavia, gli Stati membri non hanno l’obbligo di assoggettare i fornitori di servizi di cloud computing al pagamento di un equo compenso, a condizione che il versamento di un equo compenso al titolare dei diritti sia previsto in un altro modo.
Di Gioia Perucci e Carlo Lamantea