Territorio
Il brevetto italiano conferisce protezione nell’intero territorio del paese (complessivamente Kmq 324.000, circa 60 milioni di abitanti) e nello stato di San Marino, e può essere riconosciuto nella Città del Vaticano.
Invenzioni brevettabili
È possibile ottenere un brevetto italiano per nuovi prodotti o procedimenti, in qualsiasi settore della tecnica, che abbiano i caratteri di novità, attività inventiva e applicazione industriale.
Non possono costituire oggetto di brevetto i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico, i metodi diagnostici applicati al corpo umano o animale e neppure le varietà vegetali (per cui è prevista una privativa ad hoc), le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per la produzione di animali o vegetali.
Novità
La novità deve essere assoluta: ogni divulgazione anteriore alla data di presentazione della domanda di brevetto o alla data di priorità può rendere nullo il brevetto italiano.
Attività inventiva
L’attività inventiva deve sussistere al momento della presentazione della domanda di brevetto italiano per l’esperto del ramo che è a conoscenza dello stato della tecnica.
Applicazione industriale
Per essere brevettabile, l’invenzione deve poter essere oggetto di applicazione industriale, cioè di utilizzo nell’industria, incluso il settore dell’agricoltura.
Chi può richiedere un brevetto italiano
Può richiedere un brevetto italiano ogni persona fisica o giuridica italiana o straniera.
Presentazione della domanda – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)
La presentazione della domanda di brevetto italiano va effettuata in Italia presso le Camere di Commercio o presso l’UIBM.
Consulenti mandatari
I richiedenti possono essere rappresentati professionalmente dinanzi all’UIBM soltanto da consulenti mandatari abilitati iscritti all’Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale o da avvocati.
Priorità
E’ possibile rivendicare la priorità della prima antecedente domanda di brevetto presentata in Italia o in un altro stato membro della Convenzione di Parigi entro 12 mesi dalla data di presentazione di tale prima domanda.
Sono ammesse più priorità. Una prima domanda di brevetto italiano può costituire diritto di priorità al momento della successiva presentazione di domande di brevetto in altri paesi della Convenzione di Parigi per la stessa invenzione.
Diritti derivanti dalla domanda
Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto, che generalmente avviene dopo 18 mesi dalla data di deposito o data di priorità, o precedentemente se notificata al terzo, il titolare di una domanda può impedire che chiunque utilizzi l’invenzione e può, a tal fine, iniziare azioni giudiziarie o richiedere provvedimenti cautelari.
Esame
L’UIBM effettua un esame di sussistenza dei requisiti formali. Le domande vengono sottoposte anche a una ricerca di anteriorità che viene svolta per conto dell’UIBM dall’Ufficio Brevetti Europeo e messa a disposizione del titolare.
Opposizione
Non esiste procedura di opposizione.
Concessione del brevetto
L’UIBM concede il brevetto dopo circa 3 anni dalla data di presentazione della domanda, ma i diritti di esclusiva possono essere esercitati anche in pendenza della domanda (vedi diritti derivanti dalla domanda).
Durata del brevetto italiano
I brevetti italiani hanno una durata di 20 anni dalla data di presentazione della domanda.
Prolungamento della durata
Il “prolungamento” della durata dei brevetti italiani è possibile a certe condizioni, nel caso di brevetti farmaceutici e di brevetti di prodotti fitosanitari, tramite una domanda di C.C.P. (Certificato Complementare di Protezione).
Tasse di mantenimento
Oltre alle tasse di deposito, sono dovute tasse di mantenimento annuali da versare in anticipo a partire dal 5° anno dalla data di presentazione della domanda.
Obbligo di uso e licenza obbligatoria
I brevetti italiani sono soggetti ad obbligo di uso e licenza obbligatoria: in caso di mancato o insufficiente sfruttamento tramite produzione in Italia o importazione da paesi dell’UE o membri dell’OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio), i brevetti possono essere oggetto di richieste di licenze obbligatorie da parte di terzi. Non è necessario presentare presso l’UIBM prove d’uso. Il brevetto decade se non usato entro 2 anni dalla concessione di licenza obbligatoria.
Licenza, cessione, diritti di garanzia
I brevetti italiani possono essere oggetto di licenza, di cessione o di diritti di garanzia.
Protezione doganale
La domanda di brevetto o il brevetto concesso danno diritto alla protezione doganale, cioè a chiedere il blocco alla dogana di prodotti che violano i diritti conferiti dal brevetto italiano.
Accordi internazionali applicabili
Convenzione di Parigi, Convenzione sul Brevetto Europeo, PCT (Trattato di cooperazione in materia di brevetti), TRIPs-OMC.
Per informazioni
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