Il costo di un brevetto dipende dal tipo di invenzione e dal tipo di estensione territoriale della tutela che si vuole ottenere.
Il costo per la presentazione in Italia di una domanda di brevetto italiano o per modello di utilità dipende essenzialmente dalla complessità della materia.
Per un’impresa, la brevettazione rappresenta una fase del programma di ricerca di una soluzione tecnica innovativa, che comprende il lavoro di progettazione, sviluppo, produzione e promozione commerciale della stessa.
Nell’ambito di tale processo, i costi di brevettazione generalmente sono una percentuale minima della spesa complessiva, anche nel caso in cui si decida di depositare domande di brevetto in molti paesi esteri.
Comunque, è certamente importante ottimizzare i costi di brevettazione: scegliere la forma di tutela adatta, valutare accuratamente quale estensione territoriale sia più conveniente e limitare i rischi di insuccesso, ove opportuno, tramite preventive ricerche di anteriorità o ricerche brevettuali esplorative.
Per richiedere senza impegno un preventivo, non esitare a contattarci.
Le idee in quanto tali, ad esempio un’idea commerciale o pubblicitaria, non sono né brevettabili, né coperte dal diritto d’autore. Tuttavia, possono essere tutelati con un brevetto (per invenzione, o modello di utilità) prodotti e/o procedimenti tecnici che servono a realizzare tale idea e rispondono ai requisiti di brevettabilità. Ove ne ricorrano i presupposti, la concreta realizzazione dell’idea può in aggiunta essere tutelata con una registrazione di design o mediante il diritto d’autore.
Un brevetto difende l’invenzione dalle contraffazioni con un’efficacia legata essenzialmente a due fattori: l’originalità dell’invenzione e la qualità del brevetto stesso. Quanto più un ritrovato è originale, tanto più ampio sarà il suo ambito di tutela.
È opinione diffusa che basti cambiare un minimo particolare per poter copiare impunemente un’invenzione, aggirando il brevetto. Ciò è vero solo nel caso in cui sia proprio quel minimo particolare l’oggetto dell’invenzione: l’esclusiva brevettuale riguarda solo le parti originali di un ritrovato.
Ma la possibilità di difendere efficacemente un brevetto dipende, in secondo luogo, dal modo in cui l’invenzione viene descritta negli allegati tecnici della domanda di brevetto: oltre alla descrizione completa del ritrovato, occorre redigere un documento contenente le “rivendicazioni”, in cui vengono specificati gli aspetti originali e inventivi del ritrovato per i quali si rivendica l’esclusiva e che definiscono specificatamente l’ambito di tutela del brevetto.
Una descrizione e delle rivendicazioni redatte in maniera inadeguata, possono pregiudicare l’estensione della tutela, o persino causare la nullità del brevetto.
Pertanto è importante affidare la redazione delle domande di brevetto a consulenti in proprietà industriale che, soprattutto per certe specializzazioni, abbiano una preparazione tecnico scientifica nel ramo.
Il diritto di esclusiva conferito da una domanda di brevetto depositata presso gli uffici brevetti nazionali ha valore solo nel territorio dello stato in cui si deposita la domanda.
Per estendere tale esclusiva ad altri stati esteri, eventualmente fino ad ottenere un brevetto con tutela in tutto il mondo, è necessario depositare singole domande di brevetto in ogni stato, oppure utilizzare la procedura prevista da accordi internazionali come la Convenzione sul Brevetto Europeo che permette l’ottenimento di una tutela in circa 40 paesi europei.
Se vi è la necessità di depositare la domanda di brevetto in molti stati anche fuori dall’Europa, ci si può avvalere della domanda internazionale PCT che prevede una procedura semplice per avviare contemporaneamente la richiesta di protezione in più paesi.
Un requisito fondamentale per la brevettabilità di un’invenzione è la novità. Non è quindi possibile brevettare un’invenzione che sia stata già utilizzata o divulgata.
La novità viene meno quando il contenuto originale dell’invenzione sia stato reso disponibile in qualsiasi forma e modo a terzi. La commercializzazione o la descrizione di un nuovo ritrovato, per esempio tramite una brochure o una pubblicazione scientifica, ne pregiudicano irrimediabilmente la brevettabilità.
Anche se si riuscisse a ottenere un brevetto, questo vizio d’origine incomberebbe per sempre e un concorrente potrebbe chiedere la nullità del brevetto per mancanza di novità in qualsiasi momento.
Fa eccezione il caso di comunicazione a terzi a condizione di riservatezza.
Tuttavia, in alcune giurisdizioni e solo in determinate circostanze, sono previste delle scriminanti o eccezioni. Per ulteriori informazioni al riguardo, contattaci.
Spesso si considera l’ipotesi di estendere il brevetto all’estero solo quando il prodotto brevettato comincia a essere richiesto anche in altri paesi. A quel punto, però, di solito è troppo tardi.
L’estensione all’estero dei brevetti va di regola effettuata nei termini previsti dalla Convenzione di Parigi che ha istituito il cosiddetto “diritto di priorità”. Questi i termini per l’estensione all’estero: entro i 12 mesi dal primo deposito per i brevetti, ed entro i 6 mesi per i design.
Durante questo periodo, chi deposita una successiva domanda in uno degli stati aderenti alla Convenzione gode del diritto di priorità, grazie al quale:
Se il termine previsto dalla Convenzione di Parigi è scaduto, non è più possibile rivendicare la priorità del brevetto. Tuttavia, si può depositare una nuova domanda di brevetto in ciascuno stato estero, a patto che l’invenzione non sia stata già resa pubblica, o non sia già oggetto in tale stato di un precedente brevetto altrui.
Questa possibilità viene meno, tuttavia, quando la domanda viene ufficialmente resa pubblica dall’Ufficio Brevetti nel paese di origine (ciò che avviene per le invenzioni e i modelli di utilità dopo 18 mesi dal deposito).
La legge prevede diversi strumenti per la difesa dei diritti derivanti dal brevetto : quello tipico è l’azione di contraffazione di fronte al giudice ordinario competente. Il brevetto consente tuttavia anche l’utilizzo di altri strumenti di difesa che possono essere attinti più rapidamente e risultare di fatto molto efficaci:
Con il modello di utilità si possono proteggere le nuove conformazioni atte a fornire particolare comodità di applicazione o di impiego a macchine, loro parti, utensili, oggetti di uso in genere.
Il modello di utilità deve rispondere ai requisiti di novità, attività inventiva e applicazione industriale previsti per il brevetto di invenzione. Non sono proteggibili come modello di utilità i procedimenti di produzione, i ritrovati chimici, i circuiti elettrici/elettronici.
Invenzione e modello di utilità sono, secondo la legge italiana, due cose diverse: nel caso dell’invenzione, la soluzione di un problema tecnico prima irrisolto, o risolto in maniera non soddisfacente; nel caso del modello, l’attribuzione di una conformazione nuova a un prodotto già noto, che ne rende l’uso più utile, efficace o comodo.
È opinione diffusa che il modello di utilità abbia meno valore, legale ed economico, del brevetto per invenzione. In realtà, dal punto di vista giuridico, i due tipi di tutela conferiscono esattamente gli stessi diritti: facoltà di impedire a terzi non autorizzati di attuare, usare, produrre e commerciare nel territorio dello stato l’oggetto della tutela in esclusiva. C’è una differenza di durata fra il brevetto per invenzione (20 anni) e il modello di utilità (10 anni).
A prescindere dalla durata, dal punto di vista economico il valore di un qualsivoglia brevetto è determinato dal contenuto innovativo dell’oggetto tutelato, e dal modo in cui viene gestita l’esclusiva.
La legge rende inoltre possibile, a certe condizioni, la trasformazione di un brevetto per invenzione in modello di utilità e viceversa, permettendo così di evitare che il diritto sia considerato nullo se richiesto e/o concesso per la fattispecie sbagliata.
La legge prevede diversi strumenti per la difesa dei diritti derivanti dal modello di utilità: quello tipico è l’azione di contraffazione di fronte al giudice ordinario competente. Il modello di utilità consente tuttavia anche l’utilizzo di altri strumenti di difesa che possono essere attinti più rapidamente e risultare di fatto molto efficaci: