Territorio
Dopo la concessione della privativa per varietà vegetale italiana, la varietà è protetta nell’intero territorio italiano (complessivamente Kmq 324.000, circa 60 milioni di abitanti) e nello Stato di San Marino, e può essere riconosciuta nella Città del Vaticano.
Varietà vegetali proteggibili
Sono varietà vegetali proteggibili le varietà vegetali nuove, distinte, stabili e omogenee.
Novità (commerciale)
La varietà vegetale deve rispondere al requisito di novità, secondo il quale il materiale di riproduzione o di moltiplicazione o il prodotto di raccolta della varietà non deve aver formato oggetto di atti commerciali entro i seguenti termini prima della presentazione della domanda di privativa:
- in Italia: 1 anno
- in qualsiasi altro stato: 6 anni per le varietà a fusto legnoso, 4 anni per tutte le altre varietà.
Distinzione
Il requisito della distinzione è soddisfatto quando la varietà vegetale si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà vegetale già nota all’atto della presentazione della domanda di privativa.
Stabilità
La varietà deve mantenere la stabilità nei suoi caratteri anche dopo riproduzioni o moltiplicazioni successive.
Omogeneità
La varietà deve possedere una sufficiente omogeneità.
Forma di protezione
Le varietà vegetali sono proteggibili in Italia mediante una specifica privativa, forma di protezione che si differenzia dal brevetto.
Denominazione varietale
La nuova varietà vegetale deve essere contraddistinta da una denominazione varietale che deve essere facilmente riconoscibile da un eventuale marchio relativo alla stessa varietà.
Chi può richiedere una privativa italiana per varietà vegetale
Può richiedere una privativa per varietà vegetale ogni persona fisica o giuridica italiana o straniera (costituita o suo cessionario).
Consulenti mandatari
I richiedenti possono essere rappresentati professionalmente soltanto da consulenti mandatari abilitati iscritti all’Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale o da avvocati.
Presentazione della domanda
La presentazione della prima domanda può essere effettuata presso l’autorità competente di qualsiasi stato aderente all’Unione per la Protezione delle Nuove Varietà Vegetali (UPOV).
Priorità
È possibile rivendicare la priorità di una prima domanda di protezione per la stessa varietà precedentemente presentata in uno stato membro della Convenzione UPOV entro 12 mesi dalla data del precedente deposito. Una prima domanda di privativa italiana per varietà vegetale può costituire diritto di priorità al momento della successiva presentazione di domande in altri paesi della Convenzione UPOV per la stessa varietà.
Stati membri
Scarica l’elenco aggiornato degli stati membri della Convenzione UPOV.
Diritti derivanti dalla domanda
Il richiedente ha diritto a una equa remunerazione da parte di un terzo che utilizzi la varietà vegetale durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda e la concessione della privativa.
Esame
La varietà vegetale viene sottoposta ad esami colturali allo scopo di verificare la rispondenza ai requisiti di novità, stabilità, omogeneità e distintività. Questo esame viene eseguito sotto la responsabilità e il controllo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. L’esame può essere omesso se è già stato effettuato in un altro paese membro della Convenzione UPOV, a condizione che ne sia fatta esplicita richiesta all’atto della domanda, e che la domanda presentata in Italia rivendichi la priorità di una domanda presentata in un altro paese membro della Convenzione UPOV.
Opposizione
Non esiste una procedura di opposizione, ma è possibile che terzi presentino osservazioni relativamente alla mancanza di una o più condizioni per la protezione della varietà vegetale.
Concessione
La concessione avviene alla conclusione degli esami colturali, ma i diritti di esclusiva possono essere fatti valere anche in pendenza della domanda.
Durata
La durata di una privativa per varietà vegetale è di 20 anni dalla data della concessione. La durata è estesa a 30 anni dalla data della concessione per le varietà a fusto legnoso (alberi e viti).
Tasse di mantenimento
Oltre alle tasse di deposito, sono dovute tasse di mantenimento annuali pagabili solo dal rilascio.
Diritti conferiti dalla privativa italiana per varietà vegetale
La privativa italiana per varietà vegetale conferisce al titolare il diritto di impedire i seguenti atti, relativi sia al materiale di riproduzione o moltiplicazione della varietà protetta, sia al prodotto della raccolta ottenuto mediante riproduzione non autorizzata dal costitutore della varietà:
- la produzione o riproduzione
- il condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione
- l’offerta in vendita o la vendita
- l’esportazione o importazione
- la detenzione per uno di questi scopi.
Protezione doganale
La domanda o concessione danno diritto alla protezione doganale, cioè a chiedere il blocco alla dogana di prodotti che violano i diritti conferiti dalla privativa per novità vegetale.
Accordi internazionali applicabili
Convenzione di Parigi, Convenzione UPOV.