Brevetto europeo
Invenzioni brevettabili
Sono invenzioni brevettabili i nuovi prodotti o procedimenti in qualsiasi settore della tecnica, esclusi procedimenti terapeutici sul corpo umano o animale e nuove varietà animali e vegetali ottenute con metodi essenzialmente biologici. L’invenzione deve avere i caratteri di novità, attività inventiva, industrialità.
Brevetto europeo e brevetto nazionale
La domanda per la concessione di un brevetto europeo può essere presentata indipendentemente dall’esistenza di un precedente brevetto nazionale.
Novità
La novità deve essere assoluta: ogni divulgazione anteriore alla data di presentazione della domanda di brevetto o alla data di priorità può rendere nullo il brevetto.
Attività inventiva
L’attività inventiva deve sussistere al momento della presentazione della domanda di brevetto per l’esperto del ramo che è a conoscenza dello stato della tecnica.
Applicazione industriale
Il risultato dell’invenzione deve poter fare oggetto di applicazione industriale, cioè di utilizzo nell’industria, inclusi i settori dei servizi e dell’agricoltura.
Priorità
E’ possibile rivendicare la priorità della prima antecedente domanda di brevetto presentata in uno stato membro della Convenzione di Parigi o del WTO entro 12 mesi dalla data di tale prima domanda. Sono ammesse più priorità. Una prima domanda di brevetto europeo può costituire diritto di priorità al momento della successiva presentazione di domande in altri paesi della Convenzione di Parigi per la stessa invenzione.
Chi può richiedere un brevetto europeo
Può richiedere un brevetto europeo ogni persona fisica o giuridica italiana o straniera.
Consulenti mandatari
I richiedenti possono essere rappresentati professionalmente soltanto da consulenti mandatari abilitati dall’Ufficio Brevetti Europeo o da avvocati.
Presentazione della domanda
La presentazione della domanda va effettuata presso una delle sedi dell’Ufficio Brevetti Europeo o presso l’Ufficio Brevetti nazionale di uno stato aderente alla Convenzione Europea.
Lingue ufficiali dell’Ufficio Brevetti Europeo
Sono lingue ufficiali, da utilizzare nella procedura di fronte all’Ufficio Brevetti Europeo, il francese, l’inglese e il tedesco.
Stati membri della Convenzione Europea
Sono stati membri della Convenzione Europea Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Ceca (Rep.), Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.
Stati di estensione
Pur non essendo membri della Convenzione sul brevetto europeo, i seguenti paesi sono stati di estensione in quanto membri dell’Accordo di Estensione e possono quindi essere designati in una domanda di brevetto europeo: Bosnia-Erzegovina e Montenegro.
Designazione degli stati
La designazione degli stati membri in cui il titolare dell’invenzione intende ottenere la protezione brevettuale va indicata obbligatoriamente nella domanda di brevetto europeo.
Diritti derivanti della domanda
Dopo la pubblicazione della domanda europea, cioè dopo 18 mesi dalla data della presentazione o di priorità, il titolare della domanda può conseguire la protezione provvisoria negli stati membri designati attivando la relativa procedura. Conseguentemente il titolare della domanda può agire nei confronti di terzi secondo le leggi dei rispettivi paesi e ha comunque diritto ad un equo compenso per l’attività di tali terzi che, nel periodo tra la pubblicazione e la concessione del brevetto, comporti la violazione dei diritti di brevetto.
Ricerca, esame e concessione del brevetto europeo
L’Ufficio Brevetti Europeo effettua sull’invenzione una ricerca di novità che viene messa a disposizione del titolare e che serve di base per la successiva fase di esame attivata dallo stesso titolare.
L’Ufficio Brevetti Europeo può concedere o rifiutare la concessione del brevetto. La sua decisione ha effetto in ciascuno stato membro.
Contro il rifiuto può essere proposto appello ad una Commissione di Appello.
Opposizione
Contro la concessione può essere presentata un’opposizione da parte di terzi che viene discussa di fronte alle divisioni di opposizione dello stesso Ufficio Brevetti Europeo. Alla fine della procedura, l’Ufficio può confermare integralmente il brevetto concesso, modificarne la portata, annullare il brevetto. Contro tale decisione può essere proposto appello ad una Commissione di Appello interna all’Ufficio Europeo.
Convalida del brevetto europeo a livello nazionale
Dopo la concessione del brevetto, il titolare deve procedere alla sua convalida nazionale nei singoli stati designati. Tale operazione in generale richiede una traduzione nella lingua di tale stato. Dopo la convalida il brevetto europeo è regolato in ciascuno stato dalla rispettiva legge nazionale.
Tasse di mantenimento
A partire dal terzo anno è dovuta una tassa di mantenimento della domanda pagabile anticipatamente all’Ufficio Brevetti Europeo. Dopo la concessione del brevetto, sono dovute tasse nazionali di mantenimento in ciascuno stato designato.
Durata
Il brevetto europeo ha una durata di 20 anni dalla data di presentazione della domanda.
Licenza, cessione, diritti di garanzia
Una domanda di brevetto europeo può essere oggetto di licenza, cessione o diritti di garanzia.
Protezione doganale
La domanda o concessione danno diritto alla protezione doganale, cioè a chiedere il sequestro alla dogana di prodotti che violano i diritti conferiti dal brevetto.
Accordi internazionali applicabili
Convenzione sul brevetto europeo, Convenzione di Parigi, PCT (Trattato di cooperazione in materia di brevetti), Trattato di Budapest.