Marchio comunitario
Territorio
La registrazione protegge unitariamente il marchio in tutti i paesi dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Ceca (Rep.), Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria (complessivamente Kmq 4.367.000 e 499,7 milioni di abitanti).
Marchi registrabili
Sono marchi registrabili tutti i segni (parole, figure, forme) rappresentabili graficamente, se rispondenti ai requisiti di novità, distintività, liceità. Sono registrabili anche i suoni rappresentati graficamente, le combinazioni di colori e le tonalità di colore.
Categorie di marchi
Sono categorie di marchi i marchi di prodotto, i marchi di servizio, i marchi collettivi, marchi di forma (tridimensionali).
Domanda di marchio comunitario e marchio nazionale
La domanda di marchio comunitario può essere presentata indipendentemente dall’esistenza di un precedente marchio nazionale.
Chi può richiedere un marchio comunitario
Può richiedere un marchio comunitario ogni persona fisica o giuridica, compresi gli enti di diritto pubblico.
Presentazione della domanda
La presentazione della domanda va effettuata presso l’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) che ha sede ad Alicante (Spagna) oppure presso l’UIBM (Ufficio Italiano Marchi e Brevetti) o presso un Ufficio Brevetti e Marchi nazionale di uno Stato dell’Unione Europea.
Effetti della domanda
Il marchio comunitario gode di piena protezione solo a partire dalla effettiva registrazione. Nel periodo antecedente, a partire dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione, il marchio comunitario gode di una protezione limitata che, tuttavia, permette al titolare da un lato di agire giudizialmente per ottenere una tutela cautelare immediata, dall’altro di esperire azioni di contraffazione e per il riconoscimento di un equo indennizzo che tuttavia potranno essere decise solo successivamente alla registrazione del marchio.
Priorità
E’ possibile rivendicare entro sei mesi la priorità di un precedente deposito nazionale ai sensi della Convenzione di Parigi. La prima domanda di marchio comunitario può costituire diritto di priorità al momento della successiva presentazione di domande per lo stesso marchio in altri paesi della Convenzione di Parigi.
Preesistenza
E’ possibile rivendicare l’anteriorità di una o più registrazioni nazionali, o contestualmente alla domanda, o entro due mesi, oppure successivamente alla registrazione.
Lingue di lavoro
Le lingue di lavoro ufficiali dell’UAMI sono il francese, l’inglese, l’italiano, lo spagnolo, il tedesco.
Consulenti mandatari
I richiedenti possono essere rappresentati professionalmente soltanto da consulenti abilitati iscritti in un’apposita lista tenuta dall’UAMI.
Esame
L’esame della domanda viene effettuato per quanto riguarda i requisiti di distintività, liceità, ingannevolezza.
Pubblicazione della domanda
La pubblicazione della domanda viene effettuata, dopo la ricerca, sul Bollettino dei marchi comunitari.
Opposizione
Entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio comunitario i terzi, titolari di un diritto di marchio anteriore, nei casi previsti, possono presentare opposizione alla concessione del marchio comunitario.
Registrazione
Se la domanda non viene rifiutata o non è oggetto di opposizione, o se l’opposizione viene respinta, viene concessa la registrazione del marchio comunitario.
Diritti conferiti dalla registrazione
La registrazione del marchio comunitario conferisce al titolare il diritto esclusivo sul marchio in tutto il territorio dell’Unione Europea.
Classificazione
Si applica la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (Accordo di Nizza). Ciascuna domanda può includere più classi di prodotti e/o servizi.
Durata e rinnovo
La durata della registrazione comunitaria è di 10 anni dalla data di presentazione della domanda. Il rinnovo è possibile indefinitamente per successivi periodi decennali.
Uso del marchio registrato
Il mancato uso del marchio registrato nell’Unione Europea per protratto per 5 anni dopo la registrazione può comportarne la decadenza.
Incontestabilità
Il proprietario di un marchio anteriore che ha tollerato per un periodo di 5 anni consecutivi l’uso di un marchio posteriore essendone a conoscenza, non potrà più richiedere che quest’ultimo venga dichiarato nullo, né opporsi al suo ulteriore uso.
Cessione
La cessione del marchio è consentita solo per l’intero territorio dell’Unione Europea, ma anche per parte dei prodotti o servizi.
Licenza
La licenza del marchio è consentita per la totalità o parte del territorio dell’Unione Europea e per tutti o parte dei prodotti o servizi.
Marking
Il marking, cioè l’utilizzo di simboli indicanti che il marchio è depositato o registrato, è facoltativo.
Conversione in marchio nazionale
Se la domanda di marchio comunitario non viene accettata, o se dopo la registrazione viene annullata o revocata, per motivi esistenti soltanto in uno o alcuni paesi dell’Unione Europea, detta domanda può, a determinate condizioni, essere oggetto di conversione in domanda nazionale negli altri paesi.
Protezione doganale
Sia la domanda che la registrazione danno diritto alla protezione doganale, cioè a chiedere il sequestro alla dogana di prodotti contraffatti.
Accordi internazionali applicabili
Convenzione di Parigi, TRIPs-OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio).