Esistono diversi strumenti per difendere marchi, brevetti e altri diritti di proprietà industriale dalle violazioni e dalle contraffazioni:
– diffida – talvolta è sufficiente notificare al contraffattore l’esistenza del diritto di proprietà industriale e diffidarlo dal continuare la sua attività illecita, per ottenere la cessazione della attività illecita;
– misure cautelari – vengono concesse dal tribunale in tempi brevi tramite procedura d’urgenza, e sono efficaci per far cessare subito l’attività del contraffattore, ancor prima che inizi il giudizio; possono consistere ad esempio in una inibitoria alla prosecuzione dell’attività di fabbricazione o vendita, nel sequestro o nel ritiro dal mercato dei prodotti contraffatti;
– azione giudiziaria civile o penale;
– richiesta di intervento dell’autorità doganale – le autorità doganali possono intervenire per bloccare l’ingresso nel territorio dell’Unione Europea di merci che violano diritti di proprietà industriale.
Sono competenti per le violazioni di diritti di proprietà industriale le Sezioni specializzate in materia di impresa esistenti presso i tribunali e le corti di appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.
La parte vincitrice ha diritto al recupero delle spese sostenute per il giudizio ma in genere tale recupero è solo parziale. In qualche caso tuttavia i giudici hanno riconosciuto il diritto ad ottenere per tali spese somme notevoli non lontane da quelle effettive.
Il giudice può disporre il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione di un diritto di proprietà industriale o concorrenza sleale. L’ammontare dei danni viene stabilito tenendo conto di molti fattori tra cui il mancato guadagno del titolare del diritto, i benefici per l’autore della violazione, il danno morale o in alternativa il canone che sarebbe stato pagato se fosse stata richiesta l’autorizzazione all’uso del diritto di proprietà industriale oggetto di violazione, o ancora la restituzione degli utili.
I tempi dipendono dal tipo di azione. Richiedendo al giudice l’applicazione di misure cautelari è possibile ottenere, nel giro di giorni o settimane, una decisione che tutela almeno provvisoriamente il titolare del diritto. Non sempre è poi necessaria l’instaurazione del giudizio ordinario. Quest’ultimo richiede tempi più lunghi rispetto alle azioni cautelari, quantificabili in circa 2 anni.