Agire con tempestività
Nella difesa del diritto di brevetto, marchio e dei titoli di proprietà intellettuale in genere, agire con tempestività e con una chiara strategia contro ogni tentativo di violazione o contraffazione significa non solo ottenere risultati più rapidi nel singolo caso, ma scoraggiare possibili episodi ulteriori.
Azione stragiudiziale: la diffida
Notificare direttamente al contraffattore l’esistenza del diritto di esclusiva tramite un’azione stragiudiziale, inviando una diffida dal continuare la sua attività illecita, spesso basta per ottenere la cessazione della contraffazione, senza ricorrere ad una azione giudiziaria.
Azione giudiziaria
L’azione giudiziaria nelle cause civili in materia di proprietà industriale, marchi, brevetti, novità vegetali, modelli di utilità, design, diritto d’autore, ecc. può essere proposta esclusivamente di fronte ad apposite sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d’appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.
Le misure cautelari
Le misure cautelari, che possono essere concesse dal giudice anche prima dell’inizio di una causa di merito, hanno lo scopo di far cessare immediatamente l’attività di violazione del diritto di esclusiva senza attendere il completo svolgimento del processo ordinario. Esse possono essere decise in tempi molto rapidi, quantificabili in poche settimane o anche giorni.
Tali misure comprendono l’inibitoria alla prosecuzione dell’attività di fabbricazione e/o di vendita, il sequestro dei prodotti contraffatti e il ritiro degli stessi dal mercato.
Altre misure includono la descrizione dei prodotti contraffatti (utile per acquisire una prova certa dell’avvenuta contraffazione), l’acquisizione dei libri contabili del contraffattore, la pubblicazione del provvedimento cautelare su quotidiani e periodici.
Le misure cautelari possono essere concesse dal tribunale anche senza informare preventivamente il destinatario delle misure stesse.
L’azione penale
L’azione penale presuppone il dolo del contraffattore e comporta l’applicazione di una multa oltre alla possibilità del sequestro dei prodotti contraffatti.
Danni e/o restituzione dei profitti
Il giudice può disporre il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione di un diritto di proprietà industriale o concorrenza sleale. L’ammontare dei danni viene stabilito tenendo conto di molti fattori tra cui il mancato guadagno del titolare del diritto, i benefici per l’autore della violazione, il danno morale o in alternativa il canone che sarebbe stato pagato se fosse stata richiesta l’autorizzazione all’uso del diritto di proprietà industriale oggetto di violazione, o ancora la restituzione dei profitti.