Tutte le opere di qualsiasi natura sono coperte dal diritto d’autore, a condizione che abbiano un carattere creativo e originale. Il diritto d’autore non riguarda solo opere letterarie e artistiche, ma anche altri generi di opere creative, come per esempio il software e le banche dati.
Salvo alcune fattispecie particolari, non esistono formalità da soddisfare per godere della protezione del diritto d’autore. Esso sorge a favore dell’autore per effetto stesso della creazione dell’opera e sin dal momento della creazione di questa. Tuttavia può essere utile il deposito dell’opera presso il Registro pubblico generale delle opere protette tenuto dal Servizio per il diritto d’autore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (opere edite), oppure presso il Registro delle opere inedite, oppure presso il Registro del software. Tale deposito, pur non essendo costitutivo del diritto, ha una funzione probatoria dichiarativa dell’esistenza dell’opera e della relativa paternità ad una data certa, trasferendo ai terzi l’onere di dimostrare il contrario.
Il diritto d’autore non necessita di formalità (vedi anche “Quali sono le formalità da soddisfare per godere della protezione del diritto d’autore?”). Non è quindi obbligatorio il simbolo ©, la cui apposizione sull’opera, insieme al nome dell’autore e/o di chi ha il diritto di sfruttamento dell’opera e dall’anno di creazione, può essere comunque utile per indicare l’intenzione dell’autore di rivendicare la paternità dell’opera e come deterrente contro eventuali violazioni di diritti.
Il contrassegno (o “bollino”) S.I.A.E. deve essere apposto su ogni supporto contenente software o programmi per computer o multimediali nonché su ciascuna copia delle opere che contengono suoni, voci o sequenze di immagini in movimento.
Il contrassegno deve contenere i seguenti elementi: un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta, una indicazione della destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione, nonché il titolo dell’opera e i nomi dell’autore, del produttore e del titolare del diritto d’autore. La mancata apposizione del contrassegno S.I.A.E. sulle opere per le quali sussiste tale obbligo è punita dalla legge.
Proteggere un’idea in quanto tale, ad esempio un’idea attinente al mondo degli affari o a un metodo di lavoro o di business, non è possibile né tramite il diritto d’autore né tramite brevetto (vedi anche FAQ invenzioni).
Il diritto d’autore tutela solo l’espressione dell’idea nella sua realizzazione pratica, a condizione che essa risponda ai requisiti di originalità e carattere creativo imposti dalla legge.
L’autore di software può tutelare i propri diritti in base alla legge sul diritto d’autore. Il software può inoltre essere depositato presso un apposito registro (vedi anche “Quali sono le formalità da soddisfare per godere della protezione del diritto d’autore?”).
La tutela del diritto d’autore è relativa al codice sorgente del programma e al materiale preparatorio per la sua progettazione, purché rispondenti ai requisiti di originalità e carattere creativo. I diritti sul software rimangono di proprietà dell’autore del software originale anche in caso di modifiche da parte di terzi, laddove le modifiche non interessino gli aspetti innovativi ma riguardino esclusivamente parti accessorie del programma.
Tuttavia, se il programma risolve un particolare problema tecnico in modo innovativo producendo un effetto tecnico sostanziale, è anche possibile depositare una domanda di brevetto per software (ad esempio come espressione di un procedimento industriale), a prescindere dal linguaggio di programmazione.