Posted by Laura Ercoli on 13 dicembre 2022

Al via la nuova procedura amministrativa per l’accertamento della decadenza e nullità dei marchi

Parte il 29 dicembre 2022 in Italia la nuova procedura amministrativa per richiedere dinanzi all’ufficio brevetti e marchi l’accertamento della decadenza e nullità dei marchi, novità interessante che in determinate condizioni può costituire una possibile alternativa, più snella ed economica, rispetto alla via giudiziale.

Prende il via il 29 dicembre 2022 la nuova procedura che permette di richiedere la decadenza e la nullità di una registrazione italiana di marchio o della designazione dell’Italia di una registrazione internazionale di marchio in via amministrativa dinanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).Accertamento della decadenza e nullità dei marchi

La nuova procedura entra in vigore a seguito della pubblicazione, il 29 novembre scorso in G.U. n. 279, del Decreto 19 luglio 2022, n. 180 del Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy), recante modifiche al Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale.

Si tratta di una novità di notevole rilievo che introduce in Italia un sistema alternativo, più accessibile, snello e meno costoso, alla via giudiziale, fino ad ora l’unica disponibile per ottenere la decadenza e nullità di una registrazione. Naturalmente, l’opportunità di esperire l’una o l’altra azione andrà valutata attentamente in base alle specifiche circostanze del caso di specie e del risultato che si voglia ottenere.

Questi i punti salienti della nuova procedura.

Motivi sui quali basare le azioni 

Azione per l’accertamento della decadenza

Può essere chiesto l’accertamento della decadenza di una registrazione italiana in via amministrativa, in caso di:

    • mancato uso del marchio negli ultimi cinque anni, laddove non vi siano motivi legittimi che giustifichino la mancanza di tale uso;
    • sopravvenuta volgarizzazione, ovvero laddove il marchio sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio contraddistinto o abbia perso la propria capacità distintiva, a causa dell’attività o inattività del titolare;
    • sopravvenuta ingannevolezza del marchio.

Azione per l’accertamento della nullità 

Può essere chiesto l’accertamento della nullità di una registrazione italiana in via amministrativa, nei seguenti casi in cui la registrazione abbia ad oggetto un marchio:

    • privo di carattere distintivo;
    • in violazione dei requisiti relativi ai marchi di forma di cui all’articolo 9 CPI;
    • costituito da uno stemma protetto dalle convenzioni internazionali o da uno stemma o segno che rivesta un interesse pubblico, senza l’autorizzazione dell’autorità competente;
    • contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;
    • idoneo ad ingannare il pubblico;
    • escluso dalla registrazione in base alla legislazione dell’Unione Europea o dello Stato o ad accordi internazionali relativi alla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche, alle menzioni tradizionali per vini, alle specialità tradizionali garantite, alle denominazioni di varietà vegetali;
    • depositato da un agente o da un rappresentante del titolare senza il consenso di quest’ultimo o senza un giustificato motivo.

Inoltre, una domanda di nullità può essere diretta nei confronti di una registrazione avente ad oggetto un marchio carente di novità in alcuni casi e, in particolare, in presenza di:

    • un marchio anteriore identico già da altri registrato in Italia o con efficacia in Italia per prodotti o servizi identici;
    • un marchio anteriore identico o simile già da altri registrato in Italia o con efficacia in Italia per prodotti o servizi identici o affini, se sussiste un rischio di confusione o associazione per il pubblico;
    • un marchio anteriore identico o simile già da altri registrato in Italia o con efficacia in Italia che goda di rinomanza, quando l’uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;
    • un marchio anteriore identico o simile già notoriamente conosciuto ai sensi dell’articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

 

Iter e caratteristiche della procedura

Il procedimento è simile a quello già esperibile di fronte l’EUIPO nei confronti delle registrazioni di marchio dell’Unione Europea.

Una volta presentata l’istanza di nullità o decadenza, alle parti in conflitto è assegnato un periodo di due mesi, che può essere prorogato su istanza congiunta fino al massimo di un anno, per consentire loro l’eventuale raggiungimento di un accordo di conciliazione. In assenza di un accordo, vengono assegnati, prima al titolare del marchio contestato e poi all’istante, sessanta giorni per depositare le proprie deduzioni e controdeduzioni. In tale fase, nel caso di azioni di nullità basate su di un marchio anteriore, il titolare del marchio contestato può richiedere la prova dell’uso del marchio anteriore sul quale è fondata l’azione di nullità, se quest’ultimo è registrato da oltre cinque anni.

A seguito dello scambio di memorie tra le parti, l’UIBM emette la propria decisione.

Il procedimento non dovrebbe durare più di 24 mesi, ma è fatta salva la possibilità per le parti in qualsiasi momento di richiederne congiuntamente la sospensione.

 

Per saperne di più

Hai domande su come agire per richiedere la nullità o la decadenza di un marchio registrato? Contattaci per informazioni.

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