Cosa prevede l’AI Act sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
L’AI Act, nuovo regolamento europeo sull’uso dei sistemi di intelligenza artificiale, è stato approvato definitivamente ed entrerà in vigore tra qualche mese: ma cosa prevede per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale? Ecco una breve sintesi dei punti essenziali.
“Artificial Intelligence Act” (AI Act) è il nome con cui è noto il nuovo regolamento dell’Unione Europea riguardante l’uso dei sistemi di intelligenza artificiale, approvato definitivamente il 13 marzo 2024 (qui il testo approvato) e che inizierà ad entrare in vigore tra i 6 ed i 36 mesi successivi alla data di pubblicazione del Regolamento in Gazzetta Ufficiale, prevista per l’estate 2024.
Considerato il primo testo legislativo sull’intelligenza artificiale al mondo, l’AI Act è nato con il due obiettivi principali: prevenire i potenziali rischi derivanti dai sistemi di intelligenza artificiale e dai loro possibili utilizzi, e al contempo evitare che un eccesso di limitazioni impedisca lo sviluppo ulteriore nell’Unione Europea delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale.
Ma cosa prevede il nuovo regolamento per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale? Qui sotto i punti essenziali, anticipati in maggiore dettaglio in un recente articolo di Carlo Lamantea sulla proposta di regolamento.
Rispetto delle norme UE sul diritto d’autore
Tra i sistemi di intelligenza artificiale contemplati dall’AI Act sono compresi i sistemi di tipo ‘generativo’ (ad esempio ChatGPT) che necessitano di grandi dataset per il loro addestramento – ovvero di contenuti spesso protetti da diritti d’autore appartenenti a terzi. L’uso di materiale protetto dal diritto d’autore per l’ammaestramento di tali sistemi ha già originato diverse dispute legali riportate con più o meno enfasi anche dalla stampa generalista.
L’AI act in realtà non contiene norme specifiche riguardanti la proprietà intellettuale; tuttavia impone il rispetto della Direttiva dell’Unione Europea n. 790/2019 (nota come “Direttiva Copyright”), specie per quanto riguarda gli aspetti legati allo scraping delle banche dati, appunto necessario per l’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale. Se per gli scopi scientifici l’attività di text and data mining è permessa anche senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti, l’attività di estrazione in generale può avvenire solo quando l’utilizzo per tali fini non sia stato riservato in modo espresso dai titolari. In entrambi i casi, l’accesso alle opere deve essere avvenuto legittimamente.
Va detto inoltre che l’AI Act impone ai fornitori dei servizi di intelligenza artificiale di rendere disponibile una sintesi dei contenuti utilizzati per l’addestramento del modello seguendo un preciso template, sviluppato dall’Ufficio europeo per l’Intelligenza Artificiale (European AI Office). Tale sintesi, anche se non dettagliata a livello tecnico, dovrà essere completa e tener conto della necessità di proteggere i segreti commerciali e le informazioni aziendali riservate.
Obbligo di rispetto del diritto d’autore esteso ai soggetti extra-UE
Gli obblighi previsti dall’AI Act riguardanti il diritto d’autore dovranno essere rispettati da qualsiasi fornitore che immetta un sistema di intelligenza artificiale nell’Unione Europea, a prescindere dalla giurisdizione in cui il sistema sia stato addestrato. Il fornitore stesso dovrà inoltre applicare una policy atta a rispettare la legislazione in materia di diritto d’autore dell’Unione Europea. L’obiettivo è garantire condizioni di parità tra i vari fornitori operanti nel territorio dell’unione, per evitare che fornitori provenienti da giurisdizioni con norme meno rigorose in materia di diritto d’autore godano di un vantaggio competitivo.
Prime reazioni in Europa
Il giorno seguente l’approvazione dell’AI Act nella sua forma definitiva, le 17 organizzazioni europee più rilevanti nel settore creativo e culturale hanno pubblicato una dichiarazione congiunta in cui si riconosce l’importante progresso rappresentato dal nuovo regolamento, ma si richiede di mettere in atto meccanismi efficaci per la sua applicazione, e di coinvolgere le associazioni firmatarie nella redazione dei template con i quali i fornitori di sistemi di intelligenza artificiale ‘‘per scopi generali’ (tra i quali i sistemi di IA generativa come ChatGPT) dovranno presentare i dati e le informazioni con cui i sistemi sono stati addestrati.
Ringraziamo Carlo Lamantea per aver contribuito a questa notizia.