Posted by Laura Ercoli on 7 marzo 2019

Blockchain e proprietà intellettuale, novità legislative in Italia

Con il recente “Decreto Semplificazioni” viene introdotta la definizione di “tecnologie basate su registri distribuiti”, di cui Blockchain è il più noto esempio. Il provvedimento, pur lasciando spazio a dubbi interpretativi, è volto a incentivare l’adozione di queste nuove tecnologie che possono svolgere un importante ruolo nella tracciabilità e gestione della proprietà intellettuale, soprattutto nel mondo digitale.

blockchain proprietà intellettuale

L’uso più noto della Blockchain è quello connesso alle criptovalute, ad esempio il Bitcoin. Tuttavia, la tecnologia può essere utilizzata anche per attività non finanziarie, ad esempio per provare che un documento esisteva a una determinata data. Ciò è di particolare importanza nel mondo della proprietà intellettuale.

 

Blockchain e proprietà intellettuale

Tra le applicazioni di una validazione temporale tramite Blockchain, nell’ambito della proprietà intellettuale spicca la possibilità di documentare il processo creativo e inventivo per dimostrarne la priorità rispetto ad altre creazioni.

Va ricordato infatti che i file informatici (documenti, immagini, suoni, filmati ecc.) non godono prima facie di valore legale, dal momento che possono essere facilmente modificati, tanto nel contenuto quanto riguardo ad altri aspetti quali, appunto, la data di creazione.

La tecnologia Blockchain, cui principale caratteristica risiede nella immodificabilità dei dati, può essere utilizzata per fornire la prova dell’esistenza di un documento in un preciso momento, nel pieno rispetto della privacy e con ridotti costi di transazione.

Blockchain idonea a validare temporalmente dati in forma elettronica

L’articolo 8-ter del recente Decreto Semplificazioni (D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge con L. 11 febbraio 2019, n. 12) rappresenta un tentativo di regolare la disciplina generale dell’uso della Blockchain in Italia.

Le disposizioni riguardano in particolar modo la capacità della Blockchain di produrre effetti giuridici analoghi a quelli della validazione temporale elettronica ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento eIDAS (Regolamento UE n. 910/2014), ovvero certificare la data di un documento in formato elettronico.

Non è del tutto chiaro se il legislatore abbia voluto fare riferimento alla validazione temporale elettronica semplice o qualificata; quest’ultima gode della presunzione di accuratezza, mentre la valutazione della validazione temporale semplice è rimessa al libero apprezzamento del giudice.

La differenza è dunque sostanziale e la questione verrà chiarita presumibilmente tramite le Linee Guida dell’Agenzia per l’Italia digitale, incaricata di elaborare gli standard tecnici necessari per la concreta implementazione della norma.

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