Bonus ricerca e sviluppo potenziato, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Un anno in più per gli investimenti agevolabili, aliquota unica al 50%, aumento del tetto di spesa annua agevolabile: una circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce come la Legge di bilancio 2017 ha modificato le norme sul credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo.
La Legge di bilancio 2017 ha apportato diverse modifiche alla Legge n. 9/2014, che ha istituito il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo. La Circolare n. 13/E del 27 aprile 2017 dell’Agenzia delle Entrate riassume tali modifiche e aggiunge alcuni chiarimenti.
Un anno in più per gli investimenti agevolabili
Il periodo entro il quale è possibile effettuare investimenti ammissibili all’agevolazione si allunga di un anno grazie alla Legge di bilancio 2017.
I soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare potranno dunque avvalersi dell’agevolazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati nei periodi di imposta dal 2015 al 2020.
I soggetti con periodi di imposta non coincidente con l’anno solare potranno avvalersi dell’agevolazione per gli investimenti effettuati dal periodo di imposta 2015-2016 fino al periodo di imposta 2020-2021.
Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi per le attività di ricerca e sviluppo sono stati sostenuti.
Aliquota unica al 50%
La misura dell’aliquota del credito di imposta non è più differenziata in funzione della tipologia di spesa, ma è fissata unitariamente al 50% per tutti i costi ammissibili.
In precedenza l’aliquota era infatti fissata al 25% con incremento al 50% per le sole spese relative al “personale altamente qualificato” e ai contratti di ricerca extra-muros.
Sale a 20 milioni annui il tetto massimo del credito
L’importo annuale massimo del credito di imposta riconoscibile a ciascun beneficiario sale da 5 a 20 milioni.
Nessuna modifica è stata invece apportata all’importo minimo di investimenti richiesti per accedere al beneficio; dunque resta immutata la condizione relativa al sostenimento di spese per attività di ricerca e sviluppo di almeno 30.000 euro nel periodo di imposta per il quale si intende beneficiare dell’agevolazione.
Considerando la decorrenza delle modifiche, per i primi due periodi agevolati il credito di imposta avrà un limito massimo annuale di 5 milioni di euro, mentre per i restanti quattro periodi agevolati si applicherà il nuovo tetto di 20 milioni di euro.
Spese ammissibili per il personale
La legge di bilancio 2017 ha abrogato la precedente formulazione della norma che limitava l’agevolazione alle spese sostenute per personale addetto alle attività di ricerca e sviluppo unicamente al personale “altamente qualificato”, ovvero in possesso di uno specifico titolo di studio.
A partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, sono agevolabili le spese sostenute per tutto il personale addetto alle attività di ricerca e sviluppo. Non è più necessario dunque suddividere il costo sostenuto per il “personale altamente qualificato” e quello sostenuto per il personale “tecnico”.
Ammissibili le attività di ricerca e sviluppo eseguite in Italia per committenti esteri
Per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2017, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 il soggetto residente in Italia che esegue attività di ricerca e sviluppo per conto di committenti non residenti in Italia viene equiparato, ai fini dell’agevolazione, al soggetto residente in Italia che effettua investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
In precedenza, le attività di ricerca e sviluppo svolte su commissione di soggetti non residenti in Italia erano escluse dall’agevolazione.