Brexit e proprietà intellettuale: le indicazioni del governo britannico in caso di uscita dall’UE senza accordo
A meno di sei mesi all’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, e in mancanza di un accordo sulle condizioni della separazione, il governo britannico ha pubblicato degli avvisi contenenti indicazioni su cosa i titolari di diritti di proprietà intellettuale dovranno aspettarsi nel caso di una cosiddetta“no-deal Brexit” per marchi, design, diritti di autore, indicazioni geografiche, brevetti, certificati complementari e novità vegetali.
Il 29 marzo 2019 il Regno Unito cesserà di essere uno stato membro dell’Unione Europea (UE).
A meno di sei mesi da questa scadenza, e in mancanza di un accordo fra il governo britannico e l’UE sulle condizioni dell’uscita, l’eventualità che la separazione possa avvenire senza alcun accordo si fa più realistica, e ha assunto il nome di “no-deal Brexit”, o Brexit senza accordo.
Dal momento che la maggior parte delle normative sui diritti di proprietà intellettuale sono armonizzate in tutti gli stati membri dell’UE, e che alcuni diritti di proprietà intellettuale molto diffusi (ad esempio marchio dell’Unione Europea) hanno validità unica in tutto il territorio dell’UE, l’eventualità di una “no-deal Brexit” pone per i titolari di diritti di proprietà intellettuale il problema di come garantire protezione al proprio marchio, design o altro diritto di proprietà intellettuale nel Regno Unito dopo la Brexit.
Fra settembre e ottobre 2018 il governo britannico ha fornito una risposta, anche se solo parziale, con la pubblicazione di sei avvisi sulle conseguenze di una no-deal Brexit in altrettante aree della proprietà intellettuale:
In tutti gli avvisi si sottolinea che i negoziati sull’uscita del Regno Unito dall’UE sono ancora in corso e che una no-deal Brexit rimane un’eventualità poco probabile.
Nel caso si giunga a una no-deal Brexit, in linea generale l’intenzione del governo britannico è quella di attuare dei meccanismi, automatici in alcuni casi, per garantire una continuità di tutela nel Regno Unito per la maggioranza dei diritti di proprietà intellettuale validi in tutta l’Unione Europea e di preservare dopo la Brexit le norme nazionali armonizzate con direttive e regolamenti UE.
È importante ricordare però che le indicazioni contenute negli avvisi si riferiscono a una situazione ancora ipotetica, e si limitano ad elencare alcune delle soluzioni che il governo britannico intende adottare nel caso di un’uscita dall’UE senza accordo.
Gli avvisi dunque non esauriscono la questione di come garantire una continuità di tutela ai diritti di proprietà intellettuale validi nel Regno Unito nel caso di una no-deal Brexit.
Qui sotto riassumiamo i punti salienti degli avvisi pubblicati fra il 24 settembre e il 12 ottobre 2018.
Brevetti
Per i brevetti europei validi nel Regno Unito una no-deal Brexit non comporterà alcun cambiamento; i certificati complementari di protezione per i brevetti farmaceutici e le licenze rimarranno automaticamente in vigore.
I brevetti europei sono governati dalla Convenzione del brevetto europeo, che non è un trattato dell’UE. Pertanto l’uscita del Regno Unito dall’UE non avrà alcun effetto sui brevetti europei: i brevetti europei con validità nel Regno Unito manterranno la validità nel Regno Unito dopo una no-deal Brexit.
I brevetti, i certificati complementari di protezione e le licenze in vigore nel Regno Unito rimarranno automaticamente in vigore dopo una no-deal Brexit (nessun adempimento richiesto da parte del titolare).
Inoltre saranno mantenute nel Regno Unito, come previsto dal “EU Withdrawal Act 2018”, tutte le norme derivanti da disposizioni UE nei seguenti ambiti: certificati complementari di protezione per prodotti farmaceutici e agrochimici brevettati, brevettazione delle invenzioni biotecnologiche, licenze obbligatorie per medicinali brevettati e per brevetti relativi a privative per novità vegetali.
Le domande pendenti di brevetto e di certificato complementare di protezione continueranno ad essere valutate come di consueto e sarà possibile presentare nuove domande.
Brevetto unitario
Il sistema del brevetto unitario entrerà in vigore soltanto quando diventerà operativo il Tribunale unificato dei brevetti (TUB). Se il TUB dovesse divenire operativo prima del marzo 2019 e il Regno Unito dovesse ritirarsi dal TUB stesso e dal brevetto unitario:
– Eventuali brevetti unitari già esistenti saranno automaticamente tutelati da un diritto del Regno Unito (nessun adempimento richiesto da parte del titolare).
– Saranno predisposte misure concernenti eventuali cause pendenti dinanzi al TUB alla data dell’uscita del Regno Unito.
– Le imprese del Regno Unito, dell’UE e degli stati extra-UE che desiderino proteggere invenzioni nel Regno Unito potranno richiedere brevetti nazionali (anche tramite il sistema del brevetto europeo), e utilizzare i tribunali nazionali, del Regno Unito.
È tuttavia improbabile che il brevetto unitario possa entrare in vigore prima del 29 marzo 2019.
Marchi UE e design comunitari
Ai marchi UE e i design comunitari sarà garantita automaticamente la continuità di tutela nel Regno Unito se già registrati alla data della Brexit; nel caso di domande ancora pendenti, i titolari avranno 9 mesi per presentare una nuova domanda e mantenere la data della domanda UE.
In caso di una no-deal Brexit, tutti i marchi UE registrati e i design comunitari registrati continueranno a essere protetti e difendibili nel Regno Unito come segue:
– La tutela nel Regno Unito dei marchi UE già registrati o dei design comunitari già registrati sarà garantita tramite un nuovo diritto equivalente nazionale del Regno Unito, che sarà rilasciato con un “minimo di oneri amministrativi”.
– I titolari di diritti saranno avvisati del rilascio di un nuovo diritto del Regno Unito; chiunque non voglia ricevere un nuovo diritto equivalente nazionale del Regno Unito per il proprio marchio o design potrà rinunciarvi.
– Saranno predisposte misure per gestire le dispute legali, attinenti a marchi UE o design comunitari registrati, pendenti dinanzi ai tribunali nazionali del Regno Unito; verranno fornite ulteriori informazioni al riguardo prima dell’uscita del Regno Unito dall’UE.
– I titolari di domande di registrazione di marchio UE o di design comunitario che siano ancora pendenti al momento dell’uscita del Regno Unito dall’UE potranno presentare una nuova domanda entro nove mesi dalla data della domanda UE, mantenendo la data della prima domanda ai fini della priorità.
– Nuove domande di registrazione di marchi e design a livello nazionale nel Regno Unito potranno essere presentate da richiedenti di qualsiasi nazionalità (come avviene attualmente).
Il governo britannico fa sapere che sta lavorando, anche con l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, per predisporre una tutela continuativa a partire dal giorno dell’uscita dall’UE per i marchi e i design registrati con validità in territorio britannico ottenuti tramite il sistema del marchio internazionale e del design internazionale con designazione dell’UE.
Design comunitari non registrati
Tutti i diritti non registrati di design comunitario esistenti al momento di una eventuale no-deal Brexit continueranno automaticamente ad essere protetti nel Regno Unito fino alla scadenza del diritto stesso (nessun adempimento richiesto da parte del titolare).
In aggiunta, sarà creato un nuovo diritto di design nel Regno Unito, denominato “supplementary unregistered design”, sul modello del diritto non registrato di design comunitario.
Il diritto di “supplementary unregistered design” proteggerà i design divulgati nel Regno Unito dopo l’uscita dall’UE alle medesime condizioni oggi previste per il design comunitario non registrato.
Saranno predisposte misure per gestire le dispute legali in corso dinanzi ai tribunali britannici e attinenti ai design comunitari non registrati.
Diritti d’autore
Il Regno Unito continuerà, anche dopo l’uscita dall’UE, ad essere membro dei principali accordi internazionali sul diritto d’autore. Pertanto la tutela del diritto d’autore non subirà cambiamenti sostanziali.
Ai sensi del EU Withdrawal Act 2018, le disposizioni derivanti da direttive e regolamenti UE sul diritto d’autore e diritti connessi saranno mantenute nella legislazione britannica.
L’avviso sul diritto d’autore nel caso di una no-deal Brexit contiene inoltre alcune avvertenze relative ai diritti d’autore sulle banche dati e sulle trasmissioni TV via satellite, nonché alle opere orfane, alla gestione collettiva dei diritti e al trasferimento transfrontaliero delle opere in formato accessibile.
Indicazioni geografiche
Per il momento non sembra prevista continuità automatica di tutela per le indicazioni geografiche: per ottenere tutela nel Regno Unito sarà necessario richiedere una registrazione secondo il nuovo sistema di tutela nazionale per le indicazioni geografiche, ancora da istituire.
Come già annunciato nel documento Brexit White Paper pubblicato dal governo britannico il 12 luglio 2018, il nuovo avviso conferma l’intenzione di creare un sistema nazionale di tutela per le indicazioni geografiche che sarà compatibile con il trattato TRIPs dell’Organizzazione Mondiale per il Commercio e ricalcherà in gran parte il sistema UE di tutela per le indicazioni geografiche.
Pertanto sembrerebbe che le registrazioni a livello UE di indicazioni geografiche non saranno riconosciute in territorio britannico dopo la Brexit; i produttori dei paesi UE potranno chiedere la registrazione di indicazioni geografiche a livello nazionale nel Regno Unito.
Sarà creato un logo per i prodotti con indicazione geografica protetta nel Regno Unito che sostituirà il logo UE dopo l’uscita dal Regno Unito dall’UE in ogni caso, con o senza un accordo.
Si attendono ulteriori indicazioni sul nuovo sistema nazionale di tutela per le indicazioni geografiche nel Regno Unito che saranno pubblicate, secondo l’avviso, nei primi mesi del 2019.
Esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale
Nel caso di una no-deal Brexit le imprese che acquistano prodotti legittimamente immessi sul mercato nel Regno Unito per rivenderli in altri paesi dell’Area Economica Europea potrebbero necessitare del consenso del titolare del diritto.
Il Regno Unito oggi fa parte del regime di esaurimento dei diritti dell’Area Economica Europea (AEE), secondo il quale i diritti di proprietà intellettuale si considerano esauriti dopo che il prodotto tutelato dal diritto di proprietà intellettuale viene immesso sul mercato nell’ AEE con il consenso del titolare del diritto. Ciò significa che il titolare del diritto non può opporsi a una successiva vendita del prodotto all’interno dell’ AEE.
Nel caso di una no-deal Brexit, il Regno Unito continuerà a riconoscere tale regime di esaurimento nell’ AEE a partire dalla data dell’uscita dall’UE in modo da garantire la continuità del regime, nell’immediato, per imprese e consumatori.
È bene sapere però che nel caso di una no-deal Brexit, mentre nel Regno Unito i prodotti protetti da un diritto di proprietà intellettuale immessi sul mercato nell’AEE con il consenso del titolare del diritto continueranno ad essere considerati esauriti, i prodotti protetti da un diritto di proprietà intellettuale immessi sul mercato nel Regno Unito con il consenso del titolare del diritto non saranno considerati esauriti nell’ AEE dopo una no-deal Brexit.
Pertanto le imprese che acquistano prodotti legittimamente immessi sul mercato nel Regno Unito per rivenderli in altri paesi dell’AEE potrebbero necessitare del consenso del titolare del diritto.
Privative comunitarie per novità vegetali
Alle privative comunitarie per novità vegetali sarà garantita automaticamente una continuità di tutela nel Regno Unito se già concesse alla data della Brexit; nel caso di domande ancora pendenti, i titolari potranno presentare una nuova domanda di tutela all’autorità nazionale britannica, mantenendo la stessa data della domanda UE.
Le privative comunitarie per novità vegetale comunitarie già concesse al 29 marzo 2019 saranno automaticamente riconosciute e tutelate nel Regno Unito nel caso di una no-deal Brexit (nessun adempimento richiesto da parte del titolare).
Nel caso di privative comunitarie richieste ma non ancora concesse al 29 marzo 2019, se il titolare della domanda desidera ottenere tutela nel Regno Unito dovrà presentare una nuova domanda all’autorità nazionale britannica; per la nuova domanda potranno essere utilizzate la stessa data della domanda UE e gli stessi test di distintività, uniformità e stabilità.
Dopo il 29 marzo 2019, richiedere la tutela di una nuova novità vegetale valida nei paesi membri UE e nel Regno Unito comporterà la presentazione di due domande: una a livello UE presso l’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO), e una presso l’autorità nazionale britannica competente (APHA).