Brexit: quale tutela per marchi, design e altri diritti UE durante e dopo il periodo di transizione
I diritti di proprietà intellettuale con validità in tutta l’UE quali il marchio UE, il design comunitario, le indicazioni geografiche UE e le privative comunitarie per varietà vegetali continueranno ad essere tutelati nel Regno Unito durante il periodo di transizione che decorre dal 1 febbraio 2020; ma cosa ne sarà, in seguito, di quei diritti?
Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito ha tecnicamente cessato di essere uno stato membro dell’Unione Europea (UE). Tuttavia ai sensi delle norme contenute nel Withdrawal agreement Act, legge nazionale britannica che regolamenta il recesso dall’UE, le norme UE continueranno ad essere applicate nel Regno Unito durante un periodo di transizione compreso fra il 1 febbraio al 31 dicembre 2020.
E’ importante sottolineare che la durata del periodo di transizione potrà essere estesa.
Quali sono i diritti di proprietà intellettuale UE
I diritti di proprietà intellettuale validi in tutta l’UE sono i diritti concessi ai sensi delle norme UE con validità in tutto il territorio dell’UE: il marchio UE, il design comunitario, la privativa comunitaria per varietà vegetale e l’indicazione geografica UE e sono diritti di proprietà intellettuale UE.
Il brevetto europeo non è un diritto di proprietà intellettuale UE poiché è governato da un trattato internazionale sui brevetti, non dalle norme UE. Pertanto la Brexit non avrà alcuna conseguenza sulla validità di un brevetto europeo.
La tutela dei diritti di proprietà intellettuale UE durante e dopo il periodo di transizione
In generale, posto che durante il periodo di transizione post Brexit le norme UE continueranno ad essere applicate nel Regno Unito, i diritti di proprietà intellettuale UE continueranno ad essere tutelati nel territorio del Regno Unito come se quel territorio fosse ancora parte dell’UE.
Marchio UE e design comunitario
Allo scadere del periodo di transizione post Brexit, indipendentemente dal fatto che il Regno Unito e l’UE abbiano raggiunto un accordo, sarà creata automaticamente una registrazione nazionale di marchio o di design nazionale nel Regno Unito identica a quella UE (una registrazione “clone”), che produrrà effetti a partire dalla data di deposito della domanda per la registrazione UE.
I diritti “clone” non subiranno un nuovo esame da parte dell’Ufficio britannico della proprietà intellettuale (UKIPO) e godranno della priorità della registrazione UE, comprese eventuali rivendicazioni di preesistenza per quanto riguarda i marchi.
La durata della registrazione del Regno Unito sarà equivalente a quella UE; i rinnovi obbediranno alle norme nazionali britanniche. Non ci saranno costi o formalità a carico del titolare del diritto.
Sarà possibile optare per la rinuncia alla registrazione “clone”, che avrà come effetto la cancellazione della registrazione stessa.
Domanda pendente
Dopo la fine del periodo di transizione inizierà un periodo di nove mesi durante il quale i titolari di domande di marchi UE e domande di design comunitario potranno presentare domanda per ottenere una tutela equivalente nel Regno Unito.
Le nuove domande nel Regno Unito conserveranno le date di priorità (comprese eventuali rivendicazioni di preesistenza per quanto riguarda i marchi) della corrispondente domanda UE.
Alle nuove domande nel Regno Unito saranno applicabili le tasse nazionali.
Uso del marchio e rinomanza
Per un periodo di 5 anni a partire dalla fine del periodo di transizione, l’uso di un marchio UE nel territorio dell’UE, ma non nel Regno Unito, che sia riconosciuto come effettivo, sarà considerato uso del marchio nel Regno Unito.
Tuttavia se tale uso sarà interrotto prima della fine del periodo di transizione, il periodo di non-uso sarà considerato come decorrente dalla data dell’interruzione anche per il marchio nel Regno Unito.
Dopo la fine del periodo transitorio, per la registrazione del marchio “clone” nel Regno Unito varrà soltanto l’uso a livello nazionale.
Il medesimo principio, mutatis mutandis, si applicherà alla rinomanza acquisita dal marchio nel territorio dell’UE ma non nel Regno Unito.
Marchio UE collettivo o di certificazione
Come per tutti i marchi UE, alla fine del periodo di transizione l’UKIPO genererà un marchio “clone” nazionale del Regno Unito anche nel caso di un marchio UE collettivo o di certificazione. Se il regolamento per l’uso del marchio UE collettivo o di certificazione è stato depositato presso l’Ufficio Europeo della Proprietà Intellettuale (EUIPO) in una lingua diversa dall’inglese, sarà necessario fornirne una traduzione in inglese. Tuttavia si noti che l’UKIPO non importerà automaticamente i regolamenti nel momento della creazione del marchio nazionale del Regno Unito, pertanto NON è necessario fornire una traduzione alla scadenza del periodo di transizione. l’UKIPO contatterà il titolare del marchio per chiedere la presentazione di una traduzione nel momento in cui procederà all’esame del regolamento. La mancata presentazione della traduzione del regolamento a seguito della richiesta comporterà la perdita del diritto.
Design non registrato UE
Il governo britannico ha dichiarato che i diritti di design non registrato esistenti ai sensi delle norme UE allo scadere per periodo di transizione continueranno ad essere riconosciuti del Regno Unito per la loro durata residua.
Registrazione internazionale di marchio designante l’UE
Il governo britannico ha dichiarato che assicurerà una tutela continuativa nel Regno Unito alle registrazioni internazionali di marchio secondo il sistema di Madrid che designano l’UE e che sono state concesse entro la fine del periodo di transizione.
Privativa comunitaria per varietà vegetale
Le privative comunitarie per varietà vegetale concesse fino a due mesi prima della scadenza del periodo di transizione post Brexit saranno automaticamente protette dalla legge del Regno Unito.
Domanda pendente
Nel caso in cui domanda di privativa comunitaria per varietà vegetale non sia stata concessa due mesi prima della scadenza del periodo di transizione, sarà necessario depositare una domanda nazionale nel Regno Unito, con il pagamento delle tasse nazionali conseguenti. Se la domanda nel Regno Unito sarà depositata entro sei mesi della scadenza del periodo di transizione, sarà possibile utilizzare le stesse prove di verifica dei requisiti di distintività, uniformità e stabilità.
Indicazione geografica UE
I titolari di indicazioni geografiche tutelate nell’UE alla fine del periodo di transizione godranno del diritto di continuare ad utilizzare l’indicazione geografica nel Regno Unito senza un nuovo esame, e godranno dello stesso grado di tutela previsto dalla normativa UE salvo diversi accordi futuri fra il Regno Unito e l’UE.
Certificato complementare di protezione (CCP)
I certificati complementari di protezione (CCP) sono governati dalle norme UE ma vengono richiesti e concessi quali diritti nazionali nei singoli stati.
Le domande di CCP pendenti nel Regno Unito al termine del periodo di transizione post Brexit godranno dello stesso grado di protezione dei CCP già concessi.
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