Posted by Società Italiana Brevetti on 16 aprile 2014

Design e diritto d’autore, ultimo avviso all’Italia per piena attuazione norme UE

DIRITTO D’AUTORE E DESIGN

La Commissione Europea ha invitato l’Italia a dare piena attuazione alla direttiva 98/71 sulla protezione giuridica del design: è l’ultimo passo prima di iniziare un procedimento dinanzi alla Corte di Giustizia UE.

La Commissione Europea ha emesso il 28 marzo 2014 un parere motivato con il quale invita l’Italia ad adeguarsi alla direttiva comunitaria 98/71 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, in base alla quale i disegni e modelli godono non solo della tutela conferitagli dalle norme sul design, ma anche di quella derivante dalle leggi sul diritto d’autore.

La storia dell’attuazione in Italia di questa direttiva è lunga e complessa.

Precedentemente al 2001, anno di entrata in vigore della norma nazionale di attuazione della direttiva (il d.lgs. N. 95 del 2 febbraio 2001), la protezione del diritto d’autore in Italia per le opere di design era subordinata, da una parte, al requisito della “scindibilità” del valore artistico dell’opera dal carattere industriale del prodotto a cui l’opera era associata e, dall’altra, al “divieto di cumulo”, in base al quale le opere protette o proteggibili con brevetto per modello ornamentale non potevano contemporaneamente beneficiare della tutela di diritto d’autore. In ossequio al disposto dell’art. 17 della direttiva comunitaria n. 71 del 1998, la legge di attuazione stabilì invece che il diritto d’autore si potesse applicare alle opere del disegno industriale che presentassero di per sé carattere creativo e valore artistico e che la protezione offerta dalla normativa specifica sui modelli registrati fosse cumulabile con quella derivante dal diritto d’autore. Al fine di bilanciare il confitto emerso tra gli interessi di chi, sulla base della nuova disposizione, sosteneva di essere divenuto titolare di un diritto d’autore prima inesistente sull’opera e delle molte realtà aziendali che in Italia legittimamente fabbricavano e/o commercializzavano opere di design che fino a quel momento si erano trovate nel pubblico dominio, la legge istituiva una moratoria decennale durante la quale la protezione in base al diritto d’autore accordata ai disegni e modelli precedentemente non tutelati non si applicava per coloro che prima della data di entrata in vigore della legge di attuazione – 19 aprile 2001 – avessero iniziato la fabbricazione o la vendita di prodotti realizzati utilizzando modelli che prima del 19 aprile 2001 o non godevano di alcuna tutela, o per i quali la protezione (ad esempio i diritti derivanti dalla registrazione del modello) era scaduta.

Mentre la legge italiana di attuazione della direttiva veniva più volte modificata secondo un altalenante bilanciamento tra gli interessi in gioco, portando la durata del periodo di moratoria da dieci a cinque anni, stabilendo poi una moratoria per un periodo indeterminato anche se nei limiti del preuso, nel 2005 la Commissione Europea emetteva un parere secondo il quale il periodo decennale di moratoria era incompatibile con la normativa europea, e nel 2011 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, pronunciandosi nella sentenza C-168/09 Flos-Semeraro, dichiarava incompatibile con il diritto comunitario, in quanto eccessivo, un periodo transitorio di dieci anni, così come a maggior ragione una moratoria senza limiti di tempo.

Nonostante la su indicata pronuncia della Corte di Giustizia nel caso Flos-Semeraro e la successiva ordinanza della stessa Corte sul caso Cassina (C-198/10 del 9 settembre 2011), gli interventi normativi hanno continuato a susseguirsi, l’ultimo dei quali, del dicembre 2011, mantiene tutt’ora in vigore una norma transitoria che esclude dalla tutela del diritto d’autore i prodotti fabbricati fino al 19 aprile 2014- se di pubblico dominio alla data del 19 aprile 2001 e se la fabbricazione sia stata svolta nei limiti del preuso.

Tale periodo di moratoria di oltre tredici anni, nonostante la contraria indicazione della Corte di Giustizia, ha determinato l’attuale parere motivato della Commissione Europea.

Nel caso in cui l’Italia non dovesse accogliere l’invito ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva 98/71 entro il termine di due mesi, facendo cioè rientrare sotto la protezione del diritto d’autore quei disegni e modelli che prima del 2001 non beneficiavano di alcuna protezione, il passo successivo sarà l’apertura un procedimento dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Related posts