L’acquirente del PC ha diritto al rimborso del software preinstallato di cui non accetta la licenza
LICENZE SOFTWARE
Se non accetta i termini della licenza d’uso del software preinstallato, l’acquirente del PC ha diritto al rimborso del prezzo del software stesso: lo conferma la Cassazione.
Davide Preziosi aveva acquistato un computer notebook prodotto dalla Hewlett Packard (nel seguito HP), sul quale era preinstallato del software.
Il sig. Preziosi non era interessato ad utilizzare il software, non aveva sottoscritto i termini di licenza del software e ne aveva chiesto alla HP il rimborso, come previsto dall’ accordo di licenza con l’utente finale o EULA (End User License Agreement).
La HP aveva rifiutato il rimborso, ritenendo che i prodotti hardware e software non siano scindibili.
Ne era nata una disputa sulla quale si è pronunciata recentemente la suprema corte.
Con sentenza n. 4390 del 7 marzo 2016, la terza sezione della Corte di Cassazione ha confermato che i prodotti hardware e software sono scindibili, e che nel caso di vendita di hardware sul quale sia già preinstallato del software l’acquirente ha il diritto di rifiutare i termini della licenza sul software, di restituire il solo software e di ottenerne il rimborso.
La sentenza della Cassazione ha sottolineato che
- l’acquisto dell’hardware non comporta in sé l’accettazione, da parte dell’acquirente, dei termini della licenza sull’eventuale software preinstallato;
- la mancata accettazione della licenza da parte dell’acquirente ha effetti soltanto sull’acquisto del software, non sull’acquisto del computer sul quale il software è preinstallato.
La sentenza ha quindi confermato il diritto del sig. Preziosi ad essere rimborsato dalla HP del prezzo pagato per il software preinstallato.
La pronuncia non contiene principi nuovi, ma conferma quanto già stabilito dalla stessa Corte di Cassazione in un caso analogo con la sentenza n. 19161 dell’11 settembre 2014.
1 aprile 2016