Rosari e oggetti di culto sono oggetti di design? Risponde la Cassazione
DESIGN E DIRITTO D’AUTORE
La tutela del design e del diritto d’autore spetta anche ai rosari prodotti industrialmente: la suprema corte cassa una sentenza che negava agli oggetti di culto la protezione come design industriale.
A poche settimane dall’inaugurazione del Giubileo della Misericordia la Corte di Cassazione ha affermato che le norme sul design e il diritto d’autore si applicano agli oggetti di culto di produzione industriale. Il caso verte sull’imitazione di alcuni modelli di rosario, ma riguarda anche i criteri per la valutazione della concorrenza sleale.
I fatti
La Ghirelli S.r.l., produttrice di rosari e di altri oggetti religiosi, si era rivolta al Tribunale di Venezia sostenendo che la concorrente L.A.L. S.r.l. avesse copiato alcuni dei prodotti della Ghirelli, fra i quali diversi rosari, e che tali atti avessero dato luogo alla violazione dei diritti d’autore e di design in capo alla Ghirelli, oltre a costituire concorrenza sleale.
Il Tribunale di Venezia aveva riconosciuto la concorrenza sleale, ma aveva ritenuto che gli oggetti religiosi siano esclusi dalla tutela del design industriale, e che la tutela del diritto d’autore sia applicabile soltanto nel caso in cui il design sia fisicamente scindibile dal prodotto in cui è incorporato. Tali conclusioni erano state confermate dalla Corte di Appello di Venezia.
La sentenza della Cassazione
Con sentenza n. 22118 del 29 ottobre 2015, la I sezione civile della Corte di Cassazione ha censurato la pronuncia della corte d’appello per non aver motivato l’affermazione secondo la quale le norme sulla tutela dei diritti di design non si applicherebbero agli oggetti di culto di produzione industriale.
Per quanto riguarda il diritto d’autore, la sentenza sottolinea che la norma della legge n.633/1941 che limitava la tutela la tutela unicamente ai casi in cui il design fosse scindibile dal suo supporto è stata modificata nel 2001 con l’attuazione delle norme comunitarie in materia di design.
Secondo la versione aggiornata della norma (art. 2 n. 10), il diritto d’autore tutela “le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”.
Per quanto riguarda la concorrenza sleale, la suprema corte ha ritenuto che le sentenze precedenti non avevano accertato se la L.A.L. avesse operato in modo continuo e sistematico sulle orme della concorrente imitando le sue iniziative imprenditoriali rilevanti in tempi più o meno ravvicinati, e quindi non solo tramite l’imitazione dei prodotti tutelati.
La sentenza conclude cassando la sentenza di appello, con prescrizione al giudice del rinvio di attenersi ai principi secondo cui: 1) il carattere creativo e il valore artistico di un design devono essere valutati anche ricorrendo a criteri indiziari e, se necessario, dell’esperienza di consulenti idonei, e 2) per valutare la sussistenza di concorrenza sleale parassitaria occorre dimostrare che le attività del concorrente siano state plagiate sistematicamente nel tempo, tramite l’adozione e lo sfruttamento, anche parziale, di ogni iniziativa, studio o ricerca, in maniera contraria alle regole della correttezza professionale.
26 novembre 2016