Posted by Laura Ercoli on 21 febbraio 2017

Il bonus per attività di ricerca e sviluppo si applica ai brevetti acquisiti da fallimento

INCENTIVI FISCALI

L’Agenzia delle Entrate conferma che il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo si applica ai brevetti acquisiti direttamente da un fallimento; non è invece applicabile in nessun caso ai marchi e ai disegni.

Il credito di imposta (bonus) per attività di ricerca e sviluppo, istituito dal DL 45/2013 e recentemente esteso fino al 2020, è applicabile ai brevetti acquisiti dal fallimento di una società terza, purché il loro valore sia espressamente indicato e non desumibile da stime forfettarie, ma in nessun caso è applicabile ai marchi e ai disegni: lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 19/E/14 del 14 febbraio 2017.Agenzia-entrate

La risoluzione risponde all’interpello di una società che aveva acquisito dal fallimento di una società terza alcuni diritti di proprietà intellettuale, fra i quali brevetti, marchi e disegni.

L’interpello mirava essenzialmente a chiarire se il bonus per attività di ricerca e sviluppo è applicabile

  • alle privative industriali acquisite da fallimento
  • solo ai brevetti oppure anche ai marchi e ai disegni.

L’Agenzia delle Entrate, consultato il Ministero dello Sviluppo Economico, ha risposto che il credito di imposta è applicabile ai beni immateriali agevolabili anche in caso di acquisto dal fallimento di una società terza: infatti le norme di riferimento non prevedono nulla circa la provenienza della privativa.

Nella risoluzione si evidenzia inoltre come l’articolo 3, comma 6 del Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 45 preveda che il bonus per attività di ricerca e sviluppo sia riconosciuto esclusivamente per le privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale; pertanto non sono ammissibili al credito di imposta i marchi e i disegni.

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