Italia-San Marino, nuove regole per il riconoscimento di brevetti e marchi
BREVETTI E MARCHI IN ITALIA E A SAN MARINO
Dal 23 dicembre 2014 il riconoscimento reciproco fra Italia e San Marino della tutela per brevetti, marchi, modelli e design non si applica più ai titoli di proprietà intellettuale ottenuti tramite procedura internazionale ma solo a quelli ottenuti tramite deposito nazionale in uno dei due paesi.
Segnaliamo una importante novità riguardante il riconoscimento reciproco dei diritti di proprietà intellettuale fra l’Italia e la Repubblica di San Marino: dal 23 dicembre 2014 tale riconoscimento reciproco si applica soltanto ai marchi, brevetti, design e modelli registrati o concessi sulla base di domande nazionali, cioè domande presentate presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o presso l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi di San Marino.
Dunque il riconoscimento reciproco non si applica più a brevetti, marchi, design e modelli ottenuti tramite procedure internazionali (Accordo di Madrid, Convenzione sul Brevetto Europeo, Trattato di cooperazione in materia di brevetti PCT, Accordo dell’Aia).
La novità deriva dalla ratifica, avvenuta il 23 dicembre 2014, dello scambio di note fra Italia e Repubblica di San Marino riguardante l’interpretazione dell’articolo 43 della Convenzione di amicizia e buon vicinato del 1939 in materia di brevetti e marchi. Secondo la nuova interpretazione di tale articolo, il riconoscimento reciproco si applica appunto esclusivamente ai titoli di proprietà intellettuale depositati direttamente presso l’Ufficio nazionale di uno dei due stati.
La nuova interpretazione è stata resa necessaria dalla modifica del quadro legislativo nel quale era maturato l’accordo del 1939.
All’epoca soltanto l’Italia aveva una legislazione nazionale per la protezione di brevetti, modelli e marchi con la conseguenza che l’accordo si applicava soltanto ai diritti ottenuti in Italia che trovavano così riconoscimento anche nel territorio di San Marino.
Attualmente, anche San Marino ha una propria legislazione, peraltro molto simile ma non identica a quella italiana, per la protezione nello stato dei diritti di proprietà industriale. Inoltre San Marino ha aderito alle principali convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale compresi il Patent Cooperation Treaty (PCT), la Convenzione sul brevetto europeo e il Protocollo di Madrid sulla registrazione dei marchi.
In questo mutato quadro, è sembrato necessario ai due paesi limitare i benefici dell’accordo del 1939 ai soli diritti derivanti dalle procedure nazionali, lasciando che il riconoscimento dei brevetti europei, o dei marchi internazionali avvenga nei rispettivi paesi attraverso le procedure previste dai trattati internazionali cui entrambi aderiscono.
Cosa fare per assicurare la protezione in Italia e nella Repubblica di San Marino
D’ora in poi i titolari di brevetti europei dovranno convalidare il brevetto separatamente nei due stati. Ugualmente i titolari di registrazioni internazionali di marchio o design dovranno richiedere la protezione in ciascuno stato.
Contattaci per qualsiasi ulteriore informazione in merito a quanto sopra e per assistervi nella verifica e tutela dei vostri titoli di proprietà intellettuale alla luce delle novità nei rapporti fra Italia e San Marino.