La legge di stabilità 2017 potenzia il credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo
Esteso fino al 2020 il bonus fiscale per le spese sostenute per attività di R&S con aliquota unica del 50% per tutte le spese ammissibili.
La legge di stabilità 2017 è stata approvata definitivamente mercoledì 7 dicembre 2016.
I commi 15 e 16 dell’articolo 1 del testo definitivo apportano novità sostanziali riguardanti il credito d’imposta introdotto dalla Legge n. 9/2014 per le spese sostenute dalle imprese per attività di ricerca e sviluppo, fra le quali la creazione di nuovi brevetti (vedi notizia sull’argomento).
Le modifiche saranno applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Estesa la durata dell’agevolazione
La durata dell’agevolazione viene estesa di un anno, e sarà dunque applicabile alle spese sostenute dal 2015 al 2020 (il termine originariamente previsto era il 2019).
Bonus fiscale del 50% per tutte le spese
Il credito di imposta viene conteggiato nella misura del 50% su tutte le spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in R&S realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
La legge di stabilità 2017 elimina l’aliquota ridotta del 25% precedentemente prevista per le spese riguardanti i diritti di proprietà industriale e le attrezzature di laboratorio.
Limite annuo del credito
Il limite annuo del credito di imposta viene aumentato da 5 a 20 milioni di euro.
Personale R&S
Per usufruire dell’agevolazione sulle spese per il personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo non è più richiesto che il personale sia altamente qualificato, condizione prevista dalla normativa precedente. È sufficiente che il personale svolga attività comprese fra quelle elencate nella norma attuativa (Decreto Ministeriale 27 maggio 2015).
Attività di R&S per committenti esteri
Il bonus viene esteso alle attività di ricerca eseguite da imprese residenti o localizzate in Italia su commissione di imprese residenti o localizzate in altri stati dell’Unione Europea o in stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo o in stati in cui è attuabile lo scambio di informazioni (stati “white list”).