La valutazione del carattere individuale di un design: sentenza del Tribunale UE nella causa H&M/YSL
Una sentenza del Tribunale dell’Unione Europea in una disputa riguardante un design registrato di una borsa da donna ha confermato che la percezione del pubblico di riferimento è fondamentale nel giudizio sul carattere individuale di un design comunitario, mentre il grado di libertà dell’autore del design è semplicemente un elemento che può rafforzare o moderare tale giudizio.
La H&M aveva richiesto che un design comunitario registrato di proprietà della Yves Saint Laurent (nel seguito la YSL) fosse annullata con la motivazione che il design era privo di “carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento sul design comunitario. La H&M aveva invocato un design registrato anteriormente per avvalorare la presunta mancanza di carattere individuale nel design della YSL (vedi figure)
Il design registrato dalla YSL |
Il design precedente
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La Divisione di Annullamento dell’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) aveva respinto le due richieste di dichiarazione di nullità presentate dalla H&M.
Contro tali decisioni la H&M aveva presentato ricorsi prima alla Commissione di Ricorso dell’UAMI, poi al Tribunale dell’Unione Europea (il tribunale). Il tribunale ha emesso due sentenze, T-525/13 e T-526/13 (in inglese), il 10 settembre 2015.
La Commissione di ricorso UAMI aveva stabilito essenzialmente che:
- l’utilizzatore del design era da identificarsi in una donna informata, interessata alle borse quale utente;
- i due design avevano caratteristiche in comune quali il contorno superiore e la presenza di un manico a forma di cinghia(e) attaccata(e) al corpo tramite un sistema di anelli rinforzato da rivetti, ma anche differenze differenze significative di forma, struttura e finitura superficiale che assumevano un ruolo decisivo nell’impressione complessiva prodotta dalle due borse;
- gli autori dei modelli delle due borse avevano beneficiato di un ampio margine di libertà – nel senso che non vi erano limiti particolari alla gamma di modelli disponibili dovuti alla funzione tecnica del prodotto requisiti di legge, ecc.
- tale margine di libertà non cancellava, dal punto di vista dell’utilizzatore informato, le significative differenze di forma, struttura e finitura superficiale che differenziavano le due borse.
La H&M aveva motivato i sui ricorsi al tribunale sostenendo che la Commissione di ricorso avesse errato nel concludere che:
1. le differenze fra i due design in questione fossero sufficienti a creare un’impressione complessiva diversa nell’utilizzatore informato;
2. l’ampio margine di libertà dell’autore del design non avesse alcun impatto su tale conclusione.
Le sentenze del tribunale
Il tribunale ha negato la fondatezza di entrambi gli argomenti e respinto i ricorsi. Le sentenze sottolineano che ai sensi del regolamento sul design comunitario, la valutazione del carattere individuale nel raffronto fra due design è sostanzialmente un esame articolato in quattro fasi, ovvero la determinazione di 1) il settore di prodotti al quale il design appartiene, 2) l’utilizzatore informato e il suo livello di attenzione, 3) il margine di libertà dell’autore nell’elaborare il design e 4) il risultato del confronto dei disegni o modelli di cui trattasi.
Ciò detto, il punto di partenza per la valutazione del carattere individuale, secondo il tribunale, deve essere sempre la percezione dell’utilizzatore informato. Il margine di libertà non può di per sé produrre risultati riguardo alla valutazione del carattere individuale: è unicamente uno degli aspetti da prendere in considerazione, che può rinforzare o attenuare il giudizio formato in base alla percezione dell’utilizzatore informato.
Conseguenze pratiche
Le due sentenze confermano che la forza di una registrazione comunitaria di design risiede principalmente nel suo carattere individuale, e che tale caratteristica dipende in parte preponderante dalla percezione del consumatore di riferimento.
Queste due sentenze sottolineano quando sia importante la scelta delle immagini da includere in una richiesta di registrazione comunitaria per un design: se le foto comprese nella domanda di registrazione della YSL fossero state meno dettagliato, la Commissione di ricorso dell’UAMI e lo stesso tribunale avrebbero avuto maggiori difficoltà nell’apprezzare i dettagli (quali la finitura di superficie e le cuciture) che sono stati ritenuti differenziare i due modelli agli occhi dall’utilizzatore informato.
29 ottobre 2015