Posted by Laura Ercoli on 28 luglio 2021

Marchi collettivi e di certificazione, valgono 2,5 milioni le agevolazioni per la promozione all’estero nel 2021

Il Decreto sulle agevolazioni per la promozione all’estero dei marchi collettivi e di certificazione stanzia 2,5 milioni di euro per il 2021: copertura al 70% delle spese ammissibili sostenute, benefici estesi anche ad associazioni e cooperative.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 21 luglio 2021 il Decreto 31 maggio 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico “Attuazione dell’articolo 1, comma 144, della legge 28 dicembre 2020, n. 178, in materia di agevolazione per la promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione”.marchio collettivo e di certificazione agevolazioni 2021

Il decreto stabilisce le modalità di concessione per l’anno 2021 delle agevolazioni a sostegno della promozione all’estero dei marchi collettivi e di certificazione e i requisiti minimi dei disciplinari d’uso. Le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno stabilite da un ulteriore provvedimento dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Beneficiari

Possono richiedere l’agevolazione per l’anno 2021 le associazioni rappresentative delle categorie produttive, i consorzi di tutela e gli altri organismi di tipo associativo o cooperativo per la promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione a loro riconducibili.

La domanda di agevolazione può essere riferita a marchi collettivi o di certificazione registrati alla data di presentazione della domanda medesima.

Importo dell’agevolazione e dotazione finanziaria 2021

L’importo massimo dell’agevolazione concedibile a ciascun soggetto beneficiario è pari al 70% delle spese sostenute con un tetto annuo di € 150.000. La dotazione finanziaria per le agevolazioni 2021 è di € 2,5 milioni.

Iniziative finanziabili

Sono ammissibili all’agevolazione le seguenti iniziative finalizzate alla promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani:

a) partecipazione a fiere e saloni internazionali;

b) eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali;

c) incontri bilaterali con associazioni estere;

d) seminari in Italia con operatori esteri e all’estero;

e) azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali online;

f) creazione di comunità virtuali a supporto del marchio.

Le iniziative possono svolgersi anche in modalità online, sotto forma di fiere digitali, webinar, incontri su piattaforme web e con ogni mezzo via internet.

Spese ammissibili

a) quote di partecipazione, affitto e allestimento di stand presso fiere e saloni internazionali in Italia e all’estero. Il soggetto beneficiario che partecipa alla manifestazione fieristica con più di uno stand deve dichiararlo e spiegarne le motivazioni. Spese per organizzazione dei webinar e della partecipazione a fiere digitali e online;

b) affitto e allestimento di spazi espositivi temporanei;

c) interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni;

d) brochure, siti internet multilingue, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicità e promozione su siti web, punti di distribuzione o su riviste internazionali inerenti il marchio. Sono inclusi i costi per testimonial ed influencer;

e) spese per azioni dimostrative delle produzioni interessate realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto;

f) affitto sale per attività di formazione, incontri bilaterali e/o seminari.

Requisiti minimi dei disciplinari d’uso

Il decreto 31 maggio 2021 stabilisce inoltre i requisiti minimi dei disciplinari d’uso dei marchi collettivi o di certificazione volontari italiani.

Marchi collettivi

Il regolamento d’uso deve recare le seguenti indicazioni:

a) il nome del richiedente;

b) lo scopo dell’associazione di categoria o lo scopo per il quale è stata, costituita la persona giuridica di diritto pubblico;

c) i soggetti legittimati a rappresentare l’associazione di categoria o la persona giuridica di diritto pubblico;

d) le condizioni di ammissione dei membri;

e) la rappresentazione del marchio collettivo;

f) soggetti legittimati ad usare il marchio collettivo;

g) le eventuali condizioni d’uso del marchio collettivo, nonché le sanzioni per le infrazioni regolamentari;

h) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo, ivi comprese, se del caso, le eventuali limitazioni introdotte a seguito dell’applicazione della normativa in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, specialità tradizionali garantite, menzioni tradizionali per vini;

i) se del caso, l’autorizzazione a diventare membri dell’associazione titolare del marchio di cui all’art. 11, comma 4 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

 

Marchi di certificazione

Il regolamento d’uso deve recare le seguenti indicazioni:

a) il nome del richiedente;

b) una dichiarazione attestante che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all’art. 11-bis del Codice di proprietà industriale;

c) la rappresentazione del marchio di certificazione;

d) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio di certificazione;

e) le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono essere certificate dal marchio di certificazione;

f) le condizioni d’uso del marchio di certificazione, nonché le sanzioni previste per i casi di infrazione alle norme regolamentari;

g) le persone legittimate ad usare il marchio di certificazione;

h) le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell’uso del marchio di certificazione da parte dell’organismo di certificazione.

Presentazione delle domande

Le modalità di presentazione delle domande saranno definite da un ulteriore provvedimento della Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Per informazioni

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