Nuova edizione delle direttive di esame marchi UE: cosa cambia
MARCHIO UE
Le novità dell’edizione 2017 delle direttive per l’esame dei marchi UE riguardano essenzialmente le domande per marchio tridimensionale, le rivendicazioni di priorità e preesistenza e diversi aspetti della procedura di opposizione.
L’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha pubblicato una versione aggiornata delle Direttive concernenti l’esame dei marchi dell’Unione Europea e dei disegni e modelli comunitari registrati che entrerà in vigore il 1 febbraio 2017.
L’EUIPO aggiorna annualmente le Direttive per adeguarle alla giurisprudenza dei tribunali dell’Unione Europea e ai riscontri degli utenti.
Fra le novità più importanti della nuova edizione:
- Una domanda di registrazione per un marchio tridimensionale può comprendere al massimo sei prospettive. Se il numero di prospettive supera il limite, l’EUIPO solleverà un’irregolarità.
- Una lista di esempi di rivendicazioni di priorità e preesistenza accettabili.
- Il termine per presentare la traduzione di un atto di opposizione varia a seconda della lingua utilizzata: Se l’atto originale è in una delle cinque lingue ufficiali dell’EUIPO (inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo), il termine scade un mese dopo il termine per l’opposizione; per atti di opposizione in qualsiasi altra lingua, il termine coincide con il termine per l’opposizione.
- Se un’opposizione è diretta contro una parte dei prodotti o servizi, ma non è chiaro quali, l’EUIPO considererà l’opposizione diretta contro tutti I prodotti o servizi.
- Se un’opposizione si basa su un marchio rinomato, non è necessario indicarne il numero di registrazione.
- Se un’opposizione riguarda una domanda di registrazione per un marchio in cui i prodotti e servizi non sono indicati chiaramente, l’EUIPO potrà riaprire l’incartamento del marchio per la classificazione. Se la mancanza di chiarezza riguarda i prodotti o servizi rivendicati dal marchio anteriore su cui si basa l’opposizione, questa non può essere usata come motivo per stabilire un maggior grado di somiglianza fra i prodotti o servizi dei due marchi.
- Se una domanda di registrazione di marchio viene respinta perché presentata in malafede, non ne sarà permessa la conversione in domanda di marchio nazionale.