Nuovo patent box, super-deduzione per costi di R&S di beni immateriali, inclusi i marchi
E’ in vigore dal 22 ottobre 2021 il nuovo regime patent box, che da agevolazione sui redditi derivanti dallo sfruttamento di beni immateriali diventa super-deduzione per i costi di ricerca e sviluppo; mentre si attendono le disposizioni attuative si ipotizza già un provvedimento correttivo in risposta alle numerose osservazioni sollevate nei giorni scorsi.
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Il Decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021 n. 252 ed entrato in vigore il 22 ottobre 2021, ha apportato modifiche radicali al regime detto “patent box” di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo diretto o indiretto di alcuni beni immateriali, introdotto nel 2015.
Le novità, introdotte in particolare dall’Articolo 6 “Semplificazione della disciplina del patent box” del DL 146/2021, sono tali da mutare la natura del regime: da agevolazione sui redditi conseguiti tramite lo sfruttamento di beni immateriali diventa una super-deduzione del 190% dei costi sostenuti per la ricerca e lo sviluppo degli stessi.
Da notare inoltre l’estensione del nuovo patent box anche ai marchi, esclusi dall’agevolazione nel 2017.
Nei giorni successivi all’entrata in vigore del nuovo regime patent box il testo è stato oggetto di critiche sotto vari profili, in conseguenza delle quali, secondo notizie di stampa, potrebbe già essere in fase di studio un provvedimento correttivo mirato in particolare a disciplinare un regime transitorio.
Riportiamo qui in sintesi le caratteristiche principali del regime patent box come modificato dal DL 146/2021.
Beneficiari
Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa possono optare per l’applicazione del nuovo patent box; l’opzione ha durata per cinque periodi d’imposta ed è irrevocabile e rinnovabile. Chi opta per il nuovo patent box non potrà usufruire, per gli stessi costi, del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo previsto dalla Legge 160/2019.
Possono esercitare l’opzione anche le organizzazioni stabili in Italia di soggetti esteri, a condizione che questi risiedano in stati con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
Beni immateriali agevolabili
Sono agevolabili i costi sostenuti nello svolgimento dell’attività d’impresa per la ricerca e lo sviluppo di software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Le attività di ricerca e sviluppo possono essere svolte internamente all’impresa oppure mediante contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca o società non collegate direttamente o indirettamente al soggetto richiedente l’agevolazione.
Entità dell’agevolazione
I costi sostenuti per i beni immateriali agevolabili sono maggiorati del 90% ai fini della tassazione del reddito di impresa. L’opzione esercitata è valida ai fini IRES e IRAP.
Tempistiche
Il nuovo patent box si applica a partire dal 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del DL 146/2021.
I soggetti che hanno presentato opzione per il vecchio patent box possono scegliere di aderire al nuovo regime; non potranno aderirvi i soggetti che hanno già sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate relativo all’utilizzo di beni agevolabili. Al contrario possono aderire i soggetti che hanno presentato istanza per l’accordo o per il rinnovo di un accordo esistente, ma non lo hanno ancora sottoscritto.
Documentazione
Il contribuente può indicare la documentazione necessaria alla determinazione della maggiorazione del 90%. In caso di rettifica della maggiorazione da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, il contribuente non sarà sanzionabile se consegnerà all’amministrazione finanziaria la documentazione indicata.
Modalità di attuazione
Le modalità di esercizio dell’opzione per il nuovo regime e le caratteristiche della documentazione di cui al paragrafo precedente saranno stabilite dall’Agenzia delle entrate. E’ inoltra prevista l’emanazione di un decreto di attuazione da parte del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’Economia.