Registrabile il marchio figurativo “Chiara Ferragni”: non è confondibile con “Chiara”
Il marchio figurativo UE “CHIARA FERRAGNI” con occhio stilizzato non è confondibile con il marchio verbale anteriore “CHIARA” del Benelux: il Tribunale UE annulla la decisione dell’EUIPO che aveva rifiutato la registrazione alla fashion blogger.
E’ registrabile dall’EUIPO il marchio figurativo costituito da un occhio azzurro con lunghe ciglia nere e dal nome “CHIARA FERRAGNI” .
Lo ha stabilito il Tribunale UE con la sentenza nel procedimento T-647/17 dell’8 febbraio 2019 il Tribunale UE che ha dato ragione alla società Serendipity S.r.l., di cui Chiara Ferragni è socia.
Nel 2015 la Serendipity aveva depositato presso l’Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) la domanda di marchio per il segno figurativo qui sotto riportato per abbigliamento, borse e altri articoli di moda. Si era opposta alla registrazione una società olandese titolare di una registrazione nel Benelux riguardante il marchio verbale “CHIARA” per prodotti identici o simili.
L’opposizione era stata sostanzialmente accolta dalla Divisione di Opposizione nell’ottobre 2016 e confermata dalla Commissione di ricorso dell’EUIPO nel luglio 2017.
La Serendipity aveva presentato appello al Tribunale UE lamentando una errata valutazione sia della somiglianza fra i due marchi che del rischio di confusione da parte del pubblico.
La sentenza del Tribunale UE
La sentenza ha accolto il ricorso della Serendipity, annullando la decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO. Il tribunale ha concluso che nonostante l’identità o somiglianza tra i prodotti coperti dal marchio anteriore e dal marchio figurativo richiesto, le differenze, in particolare sotto il profilo visivo, fra i due segni sono sufficienti ad escludere un rischio di confusione.
Secondo il tribunale, la commissione ha errato nel ravvisare un grado medio di somiglianza visiva fra i due marchi. In particolare, il fatto che nel marchio richiesto nome “CHIARA” sia posto prima dell’altro elemento denominativo “FERRAGNI” non può, a parere del tribunale, rimettere in discussione una tutt’al più debole somiglianza visiva, tenuto conto anche dell’elemento figurativo “occhio azzurro con lunghe ciglia nere”, che risulterebbe per il pubblico almeno tanto distintivo quanto gli elementi verbali.
Inoltre, nemmeno una somiglianza concettuale fra i due marchi è ravvisabile semplicemente perché essi contengono lo stesso nome: infatti il marchio richiesto identifica, con nome e cognome, una determinata persona, mentre il marchio anteriore si riferisce soltanto ad un nome senza individuare una persona specifica. La commissione di ricorso ha dunque avuto torto a ritenere che il confronto tra i marchi dovesse essere considerato “neutrale” dal punto di vista concettuale.
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