Registrare uno slogan come marchio è possibile, ma deve essere distintivo
La Cassazione: registrare uno slogan come marchio è possibile, ma i requisiti per la registrazione sono i medesimi, compreso il carattere distintivo, richiesti per tutte le altre tipologie di marchio.
“LA TUA PELLE MERITA DI ESSERE TRATTATA BENE” è lo slogan che una società, attiva nel settore dei cosmetici e farmaceutici, aveva chiesto di registrare come marchio depositando una domanda presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).
L’UIBM aveva respinto la domanda, con la motivazione che il marchio richiesto non possedeva capacità distintiva, e non era dunque in grado di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
La società richiedente aveva impugnato la decisione dell’UIBM in via amministrativa, dinanzi alla Commissione dei Ricorsi preposta. La commissione aveva confermato il giudizio dell’UIBM, sottolineando fra l’altro che il segno rientrava nella categoria degli slogan commerciali o pubblicitari ed era privo di qualsiasi collegamento con l’impresa richiedente, la quale ha nuovamente proposto ricorso, questa volta dinanzi alla Corte di Cassazione impugnando la decisione della commissione.
La sentenza della Cassazione
La sentenza della I Sezione civile della Corte di Cassazione n. 37697/2022 è stata pubblicata il 23 dicembre 2022.
La sentenza è di grande importanza perché i giudici di cassazione, richiamando anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (vedi articolo sull’argomento), hanno chiarito che le norme vigenti permettono la registrazione degli slogan come marchi. I segni, le indicazioni e le espressioni incitanti ad acquistare prodotti o servizi, secondo la sentenza, non possono essere esclusi dalla registrazione come marchio per il solo motivo dell’uso che il richiedente ne fa o intende farne.
La sentenza sottolinea però che se non è ammissibile escludere un marchio dalla registrazione per il suo uso elogiativo o pubblicitario, il marchio stesso per essere registrato dovrà comunque possedere il requisito del carattere distintivo, ovvero essere percepito, dal pubblico di riferimento, come un’indicazione dell’origine dei prodotti o servizi da una determinata impresa; a tale riguardo la corte ha precisato che un marchio può contemporaneamente essere percepito come slogan e come indicazione distintiva dell’origine dei prodotti o servizi; pertanto la registrabilità deve essere valutata con riferimento alla distintività dello slogan, e la mera qualificazione del marchio richiesto come slogan pubblicitario non comporta automaticamente che il marchio sia di per sé privo di capacità distintiva.
Sebbene la corte abbia di fatto respinto il ricorso, essenzialmente per motivi legati alla formulazione delle motivazioni, la sentenza è comunque un’ottima notizia per le imprese italiane poiché chiarisce che è possibile registrare uno slogan come marchio in Italia, e che i requisiti per la registrazione sono i medesimi, compreso il carattere distintivo, richiesti per i marchi che non sono qualificabili come slogan.
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