Cosa cambia con la revisione del Codice della proprietà industriale
Approvato definitivamente il Ddl di revisione del Codice della proprietà industriale: dal punto di vista dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale le modifiche di maggiore interesse che entreranno in vigore a breve riguardano le indicazioni geografiche e denominazioni di origine, il differimento del pagamento della tassa di deposito per una domanda di brevetto, le invenzioni realizzate nell’ambito della ricerca universitaria e la tutela dei diritti durante le fiere.
Aggiornamento: la Legge 24 luglio 2023, n. 102 “Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30” è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’8 agosto 2023 ed entrerà in vigore il 23 agosto 2023.
Il 18 luglio 2023 è stato approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati il disegno di legge (Ddl) di revisione del Codice della proprietà industriale (CPI) previsto dalle Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale 2021-2023, adottate il 23 giugno 2021 (vedi notizia) in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Le modifiche al CPI contenute nel Ddl rispondono agli obiettivi di rafforzare la competitività delle imprese e degli enti di ricerca del paese, incentivare l’uso della proprietà industriale e semplificare a livello amministrativo le procedure per la tutela e la difesa dei diritti di proprietà industriale.
Al netto delle modifiche riguardanti aspetti procedurali e amministrativi, il testo definitivo non ha subito cambiamenti, nei suoi contenuti sostanziali, rispetto al Ddl originariamente proposto (vedi notizia); segnaliamo qui le novità di più immediato interesse per i titolari di marchi, brevetti, modelli, indicazioni geografiche e denominazioni di origine, e che entreranno presto in vigore in seguito alla pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale (Aggiornamento: la data di entrata in vigore del provvedimento è il 23 agosto 2023, vedi sopra).
Indicazioni geografiche e denominazioni di origine
Le modifiche vietano la registrazione come marchio di impresa dei segni che evocano, usurpano o imitano indicazioni geografiche e denominazioni di origine tutelate dalla legge italiana, dalle norme dell’Unione Europea o dagli accordi internazionali vigenti; inoltre i titolari di indicazioni geografiche e denominazioni di origine tutelate potranno, in seguito all’entrata in vigore del provvedimento, presentare opposizione alla registrazione di un marchio anche in assenza di Consorzi di tutela riconosciuti dalla legge.
Disegni e modelli
I disegni e modelli esposti in fiere nazionali o internazionali riceveranno una protezione temporanea, in modo da far risalire la protezione giuridica degli stessi alla data di esposizione. Tale modifica è finalizzata a evitare che la divulgazione in occasione di una fiera causi al disegno o modello la perdita dei requisiti per la registrabilità (novità e carattere individuale).
Invenzioni realizzate per conto di atenei ed enti di ricerca
In tema di titolarità delle invenzioni realizzate nell’ambito di un rapporto di lavoro con una università o una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, la normativa attualmente vigente, applicabile soltanto alle università statali e agli enti pubblici di ricerca, prevede che il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è autore, salvo il caso di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell’ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall’università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.
Il provvedimento definitivamente approvato ribalta la logica della normativa attuale: i diritti derivanti dall’invenzione spetteranno alla struttura di appartenenza se l’invenzione è realizzata in esecuzione di un contratto, rapporto di lavoro o di impiego (anche a tempo determinato), con un ateneo o ente pubblico di ricerca, oppure nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti. In caso di inerzia dell’ateneo o ente pubblico per sei mesi (prorogabili per un massimo di tre mesi), l’inventore potrà procedere a depositare una domanda di brevetto a proprio nome.
Le nuove disposizioni si applicheranno anche alle università non statali legalmente riconosciute, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e agli organismi che svolgono attività di ricerca senza scopo di lucro.
Tassa per domande di brevetto
Il pagamento della tassa per la domanda di brevetto potrà essere differito fino a un mese dopo il deposito: l’introduzione della possibilità di far slittare in avanti il pagamento della tassa per la domanda, già prevista da molti uffici nazionali e internazionali, pone fine a uno svantaggio competitivo per coloro che depositavano domande di brevetto nel nostro paese.
Contraffazioni esposte in fiere ufficiali o ufficialmente riconosciute
Attualmente l’art. 129 c. 3 CPI prevede che in caso di sospetta contraffazione ai danni di prodotti esposti in fiere ufficiali o ufficialmente riconosciute, le forze dell’ordine possano procedere alla sola descrizione dei prodotti sospetti, senza possibilità di sequestro sul momento. Tale comma è stato abrogato, consentendo alle forze dell’ordine di sequestrare immediatamente i prodotti in forza di un provvedimento del tribunale competente, fondato sulla sospetta violazione di diritti di proprietà intellettuale.
Coesistenza tra brevetto europeo, brevetto europeo con effetto unitario e brevetto italiano
La modifica dell’art. 59 del CPI prevede che, nel caso in cui per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo.
Meno documentazione cartacea, semplificato l’uso del deposito telematico
Una modifica dell’articolo 147 del CPI ha eliminato l’obbligo di trasmissione di documentazione cartacea da parte delle Camere di commercio all’ l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), oltre ad aver semplificato l’accesso al deposito telematico.
Ricorsi avverso i provvedimenti dell’Ufficio Italiano brevetti e Marchi
Si accelerano i tempi dei giudizi presso la Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell’UIBM, con la riduzione da quaranta a trenta giorni dei termini per la convocazione delle parti in udienza dinanzi alla Commissione dei ricorsi. Aumenta da due a quattro anni anche la durata in carica della Commissione stessa.
Ulteriore definizione delle fasi del procedimento di nullità e decadenza dei marchi
Il procedimento di nullità e decadenza, in vigore dal 29 dicembre 2022 (vedi notizia) grazie al decreto 19 luglio 2022, n. 180 del Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy), viene ulteriormente definito, con la previsione della facoltà per le parti, previa verifica della ricevibilità e ammissibilità dell’istanza da parte dell’UIBM, di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione dell’istanza stessa (prorogabili, su istanza comune delle parti, fino al termine massimo di un anno).