Tribunale unificato dei brevetti, pubblicate le tasse
Non costerà nulla la rinuncia alla giurisdizione del tribunale unificato, e le micro e piccole imprese godranno di uno sconto del 40% sulle tasse.
Il 26 Febbraio 2016 il Comitato preparatorio del Tribunale unificato dei brevetti (TUB) ha raggiunto un accordo e pubblicato il regolamento sulle tasse del TUB e sui costi rimborsabili. Il nuovo accordo tiene conto, fra l’altro, dei risultati della consultazione pubblica sulle tasse del TUB tenutasi a metà 2015.
Le novità più importanti:
Rinuncia alla giurisdizione del TUB
Non costerà nulla rinunciare alla giurisdizione del TUB (cosiddetto “opt out”), e non costerà nulla neanche revocare tale rinuncia.
Per i primi sette anni di attività del TUB è infatti possibile scegliere che il proprio brevetto europeo non ricada sotto la giurisdizione del TUB, ma rimanga soggetto alla giurisdizione dei singoli tribunali nazionali in cui il brevetto ha validità. Tale scelta va formalizzata presentando una rinuncia alla giurisdizione del TUB.
Composizione delle tasse del TUB
E’ stato confermato che le tasse per i procedimenti dinanzi al TUB saranno composte da una tassa fissa alla quale andrà aggiunta una tassa proporzionale al valore della causa nel caso in cui il valore della causa superi i 500.000 euro. Il valore della causa sarà determinato in linea di massima dal costo della ipotetica licenza che avrebbe potuto essere pagata sul brevetto oggetto della causa.
Ad esempio, la parte fissa della tasse per una causa di contraffazione sarà 11.000 euro, mentre per un procedimento separato di nullità sarà di 20.000 euro.
La tassa variabile partirà da 2.500 euro per cause fino a un valore di 750.000, e aumenterà proporzionalmente al valore della causa stessa fino a un tetto di 325.000 euro per cause del valore di 50 milioni di euro o superiore.
Sconti per le piccole imprese
Le micro e piccole imprese godranno di uno sconto del 40% su tutte le tasse del TUB. Per micro impresa si intende l’impresa con meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore ai 2 milioni di euro; per piccola impresa si intende l’impresa con meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro.
Rimborso delle spese legali
Secondo l’Accordo sul TUB, la parte soccombente dovrà rimborsare le spese sopportate dalla parte vittoriosa fino a un tetto di spesa. Tale limite di spesa sarà proporzionale al valore della causa, con un minimo di 38.000 euro per cause valutate fino a 250.000 euro a un massimo di 2 milioni di euro nella cause il cui valore supera i 50 milioni di euro. Tuttavia il tetto massimo della spesa rimborsabile può variare, ad esempio in funzione di cause particolarmente complesse oppure in considerazione della disponibilità economica delle parti in causa. Il tetto di spesa può infatti essere abbassato per micro, piccole e medie imprese, organizzazioni senza scopo di lucro, università, enti pubblici di ricerca o persone fisiche, nel caso in cui l’entità del rimborso metta a rischio l’esistenza economica della parte in causa.
29 febbraio 2016