Posted by Laura Ercoli on 14 ottobre 2016

Un marchio sonoro deve essere percepibile come marchio: il Tribunale UE nel caso Globo

MARCHIO SONORO

Il Tribunale dell’Unione Europea ha confermato la decisione dell’EUIPO di negare la registrazione di una suoneria monotonale come marchio sonoro per mancanza di carattere distintivo: il suono è stato considerato eccessivamente semplice e non percepibile dal consumatore come marchio.

sound mark

Il gruppo mediatico brasiliano Globo Comunicação e Participações (la Globo) aveva richiesto nel 2014 la registrazione come marchio UE di un marchio sonoro.

La domanda era corredata della rappresentazione grafica qui sotto riprodotta, e copriva una serie di prodotti e servizi quali CD, DVD e altri supporti per la registrazione, software per computer, applicativi per tablet e smartphone (in Classe 9), carta e cartone, libri, riviste (in Classe 16), Servizi di diffusione di programmi televisivi (in Classe 38) e servizi di intrattenimento, programmi televisivi e notiziari (in Classe 41).

sound-mark

L’esaminatore dell’EUIPO aveva ritenuto che il marchio sonoro per il quale veniva richiesta la registrazione fosse composto da una suoneria semplice e banale che non avrebbe potuto essere percepita come indicante l’origine commerciale dei prodotti, e aveva rifiutato la domanda di registrazione per mancanza di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento sul marchio comunitario.

La Commissione di ricorso dell’EUIPO (la Commissione) aveva rigettato il ricorso del richiedente contro la decisione dell’esaminatore, confermandone essenzialmente le motivazioni.

La Globo si era rivolta al Tribunale dell’Unione Europea (il Tribunale) che ha respinto il ricorso con sentenza del 13 settembre 2016 nel procedimento T-408/15, chiarendo che la Commissione aveva correttamente formulato un’unica motivazione per il diniego della registrazione – ovvero la banalità del segno rispetto a prodotti o servizi che possono essere associati oppure no a suonerie del telefono o della sveglia e il fatto che sembra difficile concepire l’uso di un marchio sonoro per prodotti silenziosi – dal momento che questa si applicava a tutti i prodotti e servizi richiesti.

Per quanto riguarda il carattere distintivo, il Tribunale ha osservato che nel ricorso la stessa Globo descriveva il marchio in oggetto come “un suono somigliante a una suoneria del telefono”. Inoltre, il marchio è composto unicamente dalla stessa nota ripetuta due volte, ed è privo di qualsiasi elemento che possa far capire ai consumatori che il suono non è semplicemente la suoneria di una sveglia o di un telefono, ma un marchio.

Un marchio sonoro composto da una suoneria può essere distintivo unicamente se comprende elementi che lo distinguono da altri marchi sonori; non è indispensabile, tuttavia, che sia originale o fantasioso.

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