Posted by Laura Ercoli on 12 luglio 2019

Il “Decreto crescita” è legge: le novità per marchi, brevetti e Made in Italy

 

Decreto crescita marchi brevetti

Il “Decreto Crescita” è stato convertito con legge 28 giugno 2019 n. 58 confermando, con qualche modifica talvolta di portata significativa, tutte le misure riguardanti la proprietà intellettuale: sostegno a start-up e pmi nel deposito di brevetti, marchi e design, maggiore facilità di accesso al “Patent Box”, agevolazioni per la lotta all’“Italian Sounding”, tutela dei marchi storici di interesse nazionale e introduzione di un iter diretto per ottenere un brevetto italiano tramite domanda internazionale PCT. Da notare che la legge di conversione ha incluso i consulenti in brevetti iscritti all’Albo fra i soggetti gestori del voucher per le start-up innovative.

 

Il Decreto Legislativo n. 34/2019 (nel seguito: Decreto Crescita), recante una serie di misure finalizzate al rilancio economico del paese, in vigore dal 1 maggio 2019, ha completato l’iter di conversione in legge con la pubblicazione della Legge n. 58/2019, in vigore dal 30 giugno 2019.

La legge di conversione ha confermato, con poche modifiche evidenziate in grassetto nel testo che segue, tutte le misure riguardanti i diritti di proprietà intellettuale.

Start-up innovative: Voucher 3i per il deposito di brevetti

Rimangono sostanzialmente immutate le norme che istituiscono il “Voucher 3i” (Investire In Innovazione), finalizzato a supportare la valorizzazione dell’innovazione delle start-up innovative nel periodo 2019-2021.

Il Voucher 3i è concesso alle start-up innovative per l’acquisto di servizi di consulenza per il deposito di brevetti in Italia e all’estero. I servizi acquistabili vanno dalla ricerca di anteriorità all’assistenza e consulenza nella redazione della domanda di brevetto, nel deposito del brevetto in Italia e nella sua estensione all’estero. Va sottolineato che i consulenti in brevetti iscritti all’Albo sono esplicitamente indicati tra i soggetti gestori del voucher per le start-up innovative.

La dotazione finanziaria del “Voucher 3i” è di 6,5 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021.

I criteri e le modalità di attuazione del “Voucher 3i” saranno definiti da un decreto del MISE.

Bandi per brevetti, marchi e design

Confermata dal provvedimento di conversione la stabilizzazione del sostegno alle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei marchi, dei brevetti e dei design tramite un decreto annuale recante la programmazione dell’apertura dei bandi relativi alle misure già operanti Marchi+, Brevetti+, Disegni+.

Patent Box

Confermate anche le modifiche alla normativa “Patent Box”, regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo diretto o indiretto di alcuni diritti di proprietà intellettuale.

I contribuenti potranno, a partire dal periodo d’imposta 2019, accedere alla tassazione agevolata “Patent Box” optando di determinarne direttamente il beneficio senza richiedere quindi un accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate. Potranno optare per la determinazione diretta anche i contribuenti che hanno già attivato la procedura per l’accordo con l’Agenzia delle Entrate, a condizione che l’accordo non sia stato ancora raggiunto.

Il contribuente dovrà indicare le informazioni necessarie a tale determinazione in “idonea documentazione”; questa sarà meglio specificata in un provvedimento che l’Agenzia delle Entrate dovrà emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto Crescita (1 maggio 2019).

Chi sceglierà di determinare direttamente il beneficio dovrà ripartire la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi e IRAP relativa al periodo di imposta in cui l’opzione viene esercitata e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.

Made in Italy: contrasto all’Italian Sounding

La legge di conversione conferma l’ufficializzazione, nel Codice della Proprietà Industriale, delle pratiche dell’Italian Sounding definite come “pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell’origine italiana di prodotti” che saranno pertanto oggetto delle attività del Consiglio Nazionale Anticontraffazione relative al contrasto di tale fenomeno e di quello della contraffazione.

Il testo del Decreto Crescita aveva introdotto un’agevolazione del 50% delle spese legali sostenute per tutelare all’estero i prodotti italiani (compresi i prodotti agroalimentari) colpiti dal fenomeno dell’Italian Sounding da parte dei consorzi di tutela dei prodotti.

In sede di conversione l’agevolazione è stata estesa ai costi per la realizzazione di campagne di comunicazione finalizzate a consentire il riconoscimento del prodotto italiano; dell’agevolazione potranno usufruire, oltre i consorzi di tutela, anche le organizzazioni collettive delle imprese che operano nei mercati esteri.

Le modalità di applicazione dell’agevolazione saranno disposte tramite un decreto del MISE di concerto con il MEF e il MIPAF.

Stemmi

Rimane immutata anche la norma del Decreto Crescita che ha incluso i segni riconducibili alle forze dell’ordine e alle forze armate, i nomi di stati e di enti pubblici territoriali italiani fra i simboli, emblemi e stemmi che rivestono un interesse pubblico e pertanto non possono essere oggetto di registrazione salvo autorizzazione dell’autorità competente.

La stessa norma prevede che non possono essere oggetto di registrazione come marchio “parole, figure o segni lesivi dell’immagine e della reputazione dell’Italia”.

Marchi storici di interesse nazionale

Confermata dalla legge di conversione anche l’istituzione del “Marchio storico di interesse nazionale” (nel seguito: il marchio storico), sia pure con qualche modifica.

In sostanza, i marchi registrati da almeno 50 anni, o per i quali si possa dimostrare l’uso continuativo per almeno 50 anni, utilizzati per commercializzare prodotti o servizi realizzati da un’impresa nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, potranno essere iscritti ad un apposito registro dei marchi storici di interesse nazionale (nel seguito: il Registro) su richiesta del titolare o del licenziatario esclusivo del marchio stesso.

Oltre a poter utilizzare un nuovo logo “Marchio storico di interesse nazionale”, i titolari dei marchi storici iscritti al registro potranno accedere al Fondo per la tutela dei marchi storici istituito dal Decreto Crescita presso il Ministero dello Sviluppo Economico (nel seguito: il MISE).

Come funziona l’accesso al Fondo per la tutela dei marchi storici, sia iscritti che non iscritti all’apposto registro

Il Fondo per la tutela dei marchi storici era accessibile, nel testo originale del Decreto Crescita, soltanto ai marchi iscritti al Registro. Le modifiche apportate in sede di conversione hanno esteso ai marchi non iscritti al Registro ma che possiedono i requisiti per l’iscrizione sia l’accesso al fondo, sia gli obblighi di informazione dell’impresa titolare o licenziataria del marchio nei confronti del MISE in caso di chiusura del sito produttivo principale ovvero delocalizzazione all’estero, sia le sanzioni applicabili in caso di violazione di detti obblighi informativi.

Dunque nel caso in cui l’impresa titolare o licenziataria di un marchio – che sia o iscritto al Registro oppure non sia iscritto ma possieda i requisiti per l’iscrizione – intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque il sito principale per cessazione dell’attività o per delocalizzazione all’estero con conseguente licenziamento collettivo, l’impresa avrà l’obbligo di informare il MISE (a pena di sanzioni economiche per mancata informazione) sul progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento, e in particolare sui seguenti aspetti:

  1.  i motivi economici, finanziari o tecnici del progetto di chiusura o delocalizzazione;
  2.  le azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali attraverso incentivi all’uscita, prepensionamenti, ricollocazione di dipendenti all’interno del gruppo;
  3.  le azioni che intende intraprendere per trovare un acquirente;
  4.  le opportunità per i dipendenti di presentare un’offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.

Il MISE individuerà gli interventi da effettuare mediante le risorse del Fondo per la tutela dei marchi storici. Il fondo potrà intervenire nel capitale di rischio delle imprese titolari di marchi storici con una somma, stanziata per l’anno 2020, di 30 milioni di euro. Le modalità e criteri di gestione del Fondo saranno stabiliti da un decreto del Ministro dello Sviluppo di concerto con quello del Lavoro.

Inoltre, per operazioni finalizzate al finanziamento di progetti di valorizzazione economica dei marchi storici le piccole e medie imprese, i titolari dei marchi stessi potranno accedere alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituito dalla Legge n. 622/1996. L’agevolazione sarà concessa per un massimo di 30 mila euro annui per soggetto beneficiario, e fino ad esaurimento del fondo stanziato di 1,5 milioni di euro. Le spese ammissibili e le procedure di ammissione al beneficio saranno definite in un decreto del MISE e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Promozione all’estero dei prodotti che utilizzano marchi collettivi o di certificazione

Confermata in sede di conversione la possibilità di concessione di un contributo economico per le attività svolte da associazioni rappresentative di categoria per sostenere la promozione all’estero dei prodotti con detti marchi. Il fondo stanziato a tal fine è di un milione di euro per anno mentre le modalità di concessione verranno stabilite con decreto del MISE. Con un decreto del MISE saranno stabiliti i requisiti minimi dei disciplinari d’uso e le disposizioni minime su adesione, verifiche, controlli e sanzioni nonché i criteri su composizione e funzionamento degli organismi di gestione di tali categorie di marchi. Viene infine stabilito che il MISE avrà il compito di esercitare la supervisione dei titolari dei marchi collettivi e di certificazione ammessi alle agevolazioni.

Via diretta dalla domanda internazionale (PCT) al brevetto italiano

Non ha subito modifiche la “scorciatoia” dalla domanda internazionale per accedere alla protezione in Italia introdotta dal Decreto Crescita.

Dopo che il MISE avrà emanato le disposizioni attuative, un richiedente potrà quindi ottenere un brevetto italiano direttamente da una domanda internazionale senza il passaggio per la procedura di brevettazione presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti. Tra i vantaggi di questa nuova opzione, una minore spesa e tempi più rapidi.

 

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