Periodo di grazia per i brevetti in Europa? Solo se condiviso con i maggiori sistemi brevettuali
BREVETTO EUROPEO
Secondo l’Economic and Scientific Advisory Board dell’EPO, un ipotetico periodo di grazia europeo dovrebbe limitare l’incertezza legale ed essere armonizzato a livello mondiale con i sistemi brevettuali nazionali più importanti.
L’Europa deve adottare un periodo di grazia per i brevetti? E’ questa la domanda presa in considerazione da una dichiarazione pubblicata il 17 marzo 2015 dall’Economic and Scientific Advisory Board dell’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO).
Il cosiddetto periodo di grazia è una finestra temporale, solitamente di 6 o 12 mesi, durante la quale la novità di un’invenzione non viene distrutta dalla divulgazione, autorizzata o meno, a condizione che l’inventore depositi la domanda di brevetto entro la scadenza del periodo di grazia stesso.
La Convenzione sul Brevetto Europeo non prevede periodo di grazia, e solo una manciata di stati membri della CBE lo hanno introdotto a livello nazionale (l’Italia non è fra questi).
La dichiarazione del Board si fonda su un workshop (leggi il rapporto) e su uno studio (leggi), realizzati entrambi nel 2014, sugli effetti economici dell’introduzione di un periodo di grazia europeo.
Le conclusioni del Board sono, essenzialmente, che il valore attribuibile ai benefici potenziali e ai costi di un periodo di grazia europeo dipende in larga misura da scelte di natura politica; di conseguenza non è possibile effettuare una valutazione completa degli effetti economici in quanto tali.
Il Board è peraltro unanime nel raccomandare che se l’Europa decidesse di adottare un periodo di grazia, occorre rispettare due condizioni essenziali:
1. Il periodo di grazia deve costituire una rete di sicurezza per ridurre le conseguenze di una divulgazione accidentale, deve permettere la pubblicazione accademica ma contemporaneamente limitare l’incertezza legale, avere una durata massima di sei mesi dalla data di priorità e tutelare i diritti di preuso.
2. Il periodo di grazia non deve essere limitato alla sola Europa ma essere armonizzato internazionalmente con tutti i maggiori sistemi brevettuali nazionali, fra i quali devono essere compresi almeno gli Stati Uniti, il Giappone, la Corea e la Cina.