Marchi registrabili
Sono registrabili come marchi internazionali i segni che rispondano ai requisiti previsti dalla legislazione nazionale degli stati membri dell’Accordo o del Protocollo di Madrid designati dal richiedente.
Chi può richiedere un marchio internazionale
Può richiedere un marchio internazionale ogni persona fisica o giuridica appartenente a, o residente in, uno stato membro dell’Accordo o del Protocollo o che abbia in esso uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo.
Domanda di marchio internazionale e marchio nazionale/marchio UE
La domanda di protezione di un marchio internazionale deve essere basata su una precedente e corrispondente domanda o registrazione nazionale oppure su una precedente e corrispondente domanda o registrazione di marchio dell’Unione europea.
Classificazione dei prodotti e servizi
Si applica la classificazione internazionale. Una domanda può comprendere prodotti e servizi appartenenti a più classi di detta classificazione.
Presentazione della domanda
La presentazione della domanda di marchio internazionale va effettuata presso l’ufficio nazionale del paese in cui è stato depositato o registrato il corrispondente marchio nazionale o presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) se la corrispondente domanda o registrazione è relativa a un marchio dell’Unione europea. Tali uffici provvederanno ad inoltrare la domanda all’OMPI/WIPO (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) a Ginevra (Svizzera).
Lingua ufficiale
Le lingue ufficiali da utilizzare per la domanda sono il francese,l’inglese o lo spagnolo.
Priorità
È possibile rivendicare la priorità di una precedente domanda di marchio nazionale o di marchio dell’Unione europea, entro 6 mesi dalla data di tale domanda.
Stati membri
L’elenco aggiornato degli stati membri dell’Accordo e/o del Protocollo di Madrid può essere scaricato dal sito dell’OMPI/WIPO.
Designazione degli stati
La designazione degli stati membri nei quali si intende ottenere la protezione del marchio internazionale va indicata obbligatoriamente nella domanda. Una registrazione internazionale può essere successivamente estesa ad altro o ad altri paesi membri dell’Accordo e/o del Protocollo di Madrid.
Diritti derivanti dalla registrazione internazionale
La registrazione del marchio internazionale equivale, per quanto riguarda la protezione, ad un deposito nazionale in tutti gli stati designati. In detti stati la validità del marchio è condizionata al rispetto della normativa nazionale.
Esame e opposizione
Ciascun paese membro, se la legge nazionale lo prevede, in generale entro 12 o 18 mesi dalla comunicazione della registrazione internazionale, può notificare all’OMPI/WIPO l’emissione di un rifiuto della registrazione di marchio nel proprio territorio per non rispondenza alla normativa nazionale o per l’esistenza di diritti anteriori di terzi. Se previsto dalla legge nazionale, i titolari di diritti anteriori possono attivare una procedura di opposizione alla concessione del marchio internazionale nel territorio dello stato. Dopo l’emissione di un rifiuto, il titolare del marchio internazionale può agire al fine di superare i motivi che hanno determinato il rifiuto stesso in quel determinato stato.
Durata e rinnovo
La durata della registrazione del marchio internazionale è di 10 anni dalla data di registrazione. Il rinnovo è possibile indefinitamente per successivi periodi decennali.
Cessione/licenza
Il marchio internazionale può essere oggetto di cessione solamente a soggetti che hanno diritto a richiedere un marchio internazionale. Il marchio internazionale può essere dato in licenza d’uso a terzi per tutti o parte dei paesi designati e per tutti o parte dei prodotti o servizi.
Accordi internazionali applicabili
Accordo e Protocollo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, Convenzione di Parigi, Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi.